Corte costituzionale

Sentenza n. 55/2019

Corte cost., sent. 20 marzo 2019, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
55/2019
Data di deposito
20 marzo 2019
Data di decisione
6 febbraio 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:55

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21-ter, comma 1, decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016
  • legge n. 160 del 7 agosto 2016

Parametri

Massime

Massima n. 42070

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 21- ter , comma 1, del d.l. n. 113 n. 2016, conv. con modif., nella legge n. 160 del 2016, nella parte in cui l'indennizzo ivi indicato è riconosciuto ai soggetti nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, dalla "data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", anziché dalla "medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965". La disposizione censurata dal Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, nel riconoscere anche ai nati nel 1958 e nel 1966 - affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco e manifestatasi nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia - l'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 229 del 2005, ma solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 113 del 2016 (21 agosto 2016), determina, a loro danno, una irragionevole disparità di trattamento rispetto a quelli nati tra il 1959 e il 1965, cui il medesimo indennizzo era stato attribuito con decorrenza dall'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 (1° gennaio 2008). Infatti - fermo restando il punto di equilibrio, individuato dal legislatore, tra esigenza di tutela del diritto al sostegno assistenziale alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost. e garanzia del mantenimento dell'equilibrio nella gestione delle risorse finanziarie disponibili - non si è in presenza di due distinte provvidenze, ma dello stesso indennizzo e, pertanto, i due gruppi di destinatari, sia pur identificati in diversi atti normativi, devono essere trattati in modo eguale, anche quanto alla decorrenza del beneficio. ( Precedenti citati: sentenze n. 226 del 2000, n. 27 del 1998 e n. 118 del 1996 ). La menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari, oltre al risarcimento del danno in base alla previsione dell'art. 2043 cod. civ., può determinare il diritto a un equo indennizzo, in forza degli artt. 32 e 2 Cost., qualora il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale (come ad esempio la sottoposizione a una vaccinazione obbligatoria), o di un trattamento, pur non obbligatorio, ma promosso dalle autorità sanitarie in vista della sua diffusione capillare nella società anche nell'interesse pubblico (laddove, ad esempio, la menomazione consegua alla sottoposizione a una vaccinazione raccomandata). In ulteriori e differenti ipotesi, la menomazione della salute - non provocata da responsabilità delle autorità sanitarie, né conseguente all'adempimento di obblighi legali o alla spontanea adesione a raccomandazioni di quelle stesse autorità - può comportare il diritto, qualora ne sussistano i presupposti a norma degli artt. 2 e 38, secondo comma, Cost., a misure di natura assistenziale, disposte dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalità. In tali casi, le scelte discrezionali che il legislatore può compiere - nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura, della gradualità e dei modi di erogazione delle provvidenze da adottare, in relazione a tutti gli elementi di natura costituzionale in gioco, compresi quelli finanziari - non devono essere affette da palese arbitrarietà o irrazionalità, e in particolare non devono comportare una lesione, oltre che del nucleo minimo della garanzia, anche della parità di trattamento tra i destinatari. ( Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2017, n. 293 del 2011, n. 342 del 2006, n. 226 del 2000 e n. 118 del 1996 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, nella parte in cui l'indennizzo ivi indicato è riconosciuto ai soggetti nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, dalla «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», anziché dalla «medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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