Corte costituzionale
Sentenza n. 44/2019
Corte cost., sent. 13 marzo 2019, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 44/2019
- Data di deposito
- 13 marzo 2019
- Data di decisione
- 6 febbraio 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:44
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 1, legge della Regione Liguria n. 29 del 28 dicembre 2017
- art. 24, comma 2, legge della Regione Liguria n. 29 del 28 dicembre 2017
- art. 2, comma 3, bis, legge della Regione Liguria n. 4 del 11 marzo 2014
- art. 35, comma 3, legge della Regione Liguria n. 29 del 28 dicembre 2017
- art. 47, comma 7, ter, legge della Regione Liguria n. 29 del 1° luglio 1994
- art. 15, comma 2, legge della Regione Liguria n. 29 del 28 dicembre 2017
- art. 15, comma 3, legge della Regione Liguria n. 29 del 28 dicembre 2017
- art. 15, comma 4, legge della Regione Liguria n. 29 del 28 dicembre 2017
- art. 15, comma 5, legge della Regione Liguria n. 29 del 28 dicembre 2017
- art. 15, comma 6, legge della Regione Liguria n. 29 del 28 dicembre 2017
- art. 15, comma 7, legge della Regione Liguria n. 29 del 28 dicembre 2017
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 93, comma 1, regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904
- art. 93, regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 19, comma 2, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 21, comma 1, lett. t), legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 41730
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 15, commi 1, 2 e 3, 24, comma 2, e 35, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, il carattere alquanto laconico del ricorso non impedisce l'individuazione dei termini delle questioni, sia per l'immediata riconducibilità delle disposizioni impugnate all'ambito materiale afferente alla tutela dell'ambiente, posto a fondamento delle ragioni di vulnus prospettate; sia per il contenuto del percorso argomentativo seguito nella memoria depositata prima dell'udienza, sostanzialmente esplicitativo del tenore delle censure, così da consentirne l'esame nel merito.
Massima n. 41734
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 15, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017 che, per l'esecuzione degli interventi di pulizia o di manutenzione dell'alveo e delle sponde, prevede una mera comunicazione di inizio attività, a fronte della quale la Regione può disporre, entro trenta giorni, il diniego dell'intervento, ove ritenuto incompatibile con il regolare deflusso delle acque, risultando lo stesso altrimenti assentito. La norma regionale impugnata dal Governo contrasta con la normativa statale di c.d. "polizia idraulica", posta a tutela dell'assetto idrogeologico e riconducibile nella materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 93, primo comma, del r.d. n. 523 del 1904, il quale impone sempre e comunque la preventiva ed espressa valutazione delle ragioni che portano ad assentire o negare la realizzazione degli interventi - salvi quelli caratterizzati da una strutturale semplicità esecutiva - destinati ad interferire sul buon regime dei corsi d'acqua. Si riduce, in coerenza, il livello di protezione fissato dalla normativa statale in un ambito che non lascia spazi di intervento alle Regioni, se non quelli diretti a garantire standard di tutela ambientale ancora più elevati. ( Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 77 del 2017, n. 189 del 2016, n. 83 del 2016, n. 124 del 2015, n. 209 del 2014, n. 109 del 2011, n. 341 del 2010 e n. 232 del 2009 ). Le disposizioni legislative statali adottate nell'ambito della tutela dell'ambiente fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato. ( Precedente citato: sentenza n. 300 del 2013 ).
Massima n. 41735
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 15, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, limitatamente alle parole «, e interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione». La norma regionale impugnata dal Governo, nella parte in cui sottrae gli interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione al nulla osta idraulico imposto dall'art. 93 del r.d. n. 523 del 1904 per mezzo di un precetto dall'assoluta indeterminatezza, ed in conseguenza con sua inaccettabile ambiguità semantica, infatti, rende concreto il rischio di un'elusione del principio imposto dalla norma nazionale, mettendo in discussione lo standard di protezione ambientale garantito dalla legislazione statale.
Massima n. 41736
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 15, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, nella parte in cui prevede che non sono soggetti a nulla osta idraulico «gli interventi in somma urgenza eseguiti in caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni». Il riferimento letterale della norma impugnata consente di ritenere che il legislatore regionale abbia inteso riferirsi agli eventi in somma urgenza inerenti l'alveo o le sponde di corsi d'acqua, da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari previsti dalla legge n. 225 del 1992 (e oggi dal d.lgs. n. 1 del 2018 in materia di Codice della Protezione civile). In siffatti casi, gli interventi da realizzare possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo le prescrizioni di volta in volta stabilite dalle ordinanze di protezione civile, nei limiti e con le modalità indicate dallo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. La deroga alla disciplina statale, pertanto, trova la sua fonte in altre disposizioni statali, semplicemente richiamate dalla norma regionale impugnata. Né essa dà luogo al vulnus addotto dal ricorrente per la potenziale deroga alla verifica preventiva imposta dal parametro interposto. Tale deroga, infatti, risulta esclusivamente incanalata all'interno di un percorso amministrativo dettagliatamente descritto dalla norma statale, pedissequamente richiamata da quella regionale impugnata. Rimane, dunque, inalterato il sistema dei controlli legati all'incidenza idraulica degli interventi da rendere all'interno degli alvei e sulle sponde delle acque pubbliche, suscettibile di deroghe solo nei limiti di quanto previsto in modo uniforme sull'intero territorio nazionale dalla legislazione statale espressamente richiamata dalla norma censurata.
Massima n. 41737
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 15, commi 4, 5, 6 e 7, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della stessa legge regionale, nonché del comma 3 dello stesso articolo nella parte in cui si riferisce agli "interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione", va estesa anche ai restanti commi, privi di significato normativo se resi autonomi dalle disposizioni che li precedono. Una tale conclusione non è ostacolata dalla parziale infondatezza delle censure prospettate in direzione del comma 3 dell'articolo impugnato, perché gli oneri di condotta e le sanzioni previste dai commi 4, 6 e 7 e, parimenti, lo stesso compito demandato dal comma 5 alla Giunta regionale, di definizione dei criteri e degli indirizzi attuativi strumentali alla procedura di semplificazione dettata dall'insieme delle disposizioni regionali censurate, devono ritenersi implicitamente riferiti alle sole previsioni, contenute nei commi precedenti, ritenute illegittime.
Massima n. 41738
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 2, comma 3- bis , della legge reg. Liguria n. 4 del 2014, introdotto dall'art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, nella parte in cui prevede che la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi «anche del concorso di coadiutori appositamente formati in coerenza con i criteri di cui all'articolo 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni». La disposizione impugnata dal Governo riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente imposto dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, con riguardo alle persone abilitate all'attività di realizzazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica, dovendo considerarsi tassativo l'elenco ivi contenuto. Quest'ultima normativa, infatti, non attiene alla caccia, materia ascritta alla competenza residuale delle Regioni, ma disciplina, piuttosto, un'attività, l'abbattimento di fauna nociva, che è svolta non per fini venatori, ma per tutelare l'ecosistema, com'è confermato dal fatto che è presa in considerazione solo come extrema ratio , dopo che i metodi ecologici non sono risultati efficaci. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2018, n. 174 del 2017, n. 139 del 2017 e n. 107 del 2014 ). Nel giudizio in via principale non rileva che altre discipline regionali, non puntualmente impugnate innanzi alla Corte, abbiano un tenore analogo a quello proprio della disposizione della legge regionale oggetto di scrutinio. L'inerzia, anche reiterata, del Governo non offre infatti alcun valido sussidio alla legittimità costituzionale delle norme impugnate con il ricorso.
Massima n. 41739
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 47, comma 7- ter , della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, introdotto dall'art. 35, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, limitatamente alle parole "o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente". La disposizione impugnata dal Governo, consentendo la commercializzazione della fauna selvatica morta per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico, anche nelle ipotesi in cui la stessa provenga da abbattimenti venatori o di controllo, amplia le deroghe al divieto imposto dall'art. 21, comma 1, lett. t ), della legge n. 157 del 1992 e riduce pertanto i livelli di tutela da questa fissati. La normativa statale, infatti, consente la commercializzazione suddetta solo se la fauna provenga da allevamenti, disponendo, per il resto, il divieto assoluto della relativa attività, anteponendo così l'interesse alla tutela del patrimonio faunistico, altrimenti compromesso dalle prospettive di lucro offerte dalla commercializzazione della fauna selvatica. Un siffatto divieto costituisce un limite invalicabile per le iniziative legislative delle Regioni, pur in materie, come quella della caccia, ascritte alla loro competenza legislativa residuale. La materia della caccia rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni, tenute nondimeno a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992 a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, che stabilisce il punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria; conseguentemente, i livelli di tutela da questa fissati non sono derogabili in peius dalla legislazione regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2017, n. 139 del 2017, n. 74 del 2017 e n. 4 del 2000 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, limitatamente alle parole «, e interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione»;
3) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4, 5, 6 e 7, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3-bis, della legge della Regione Liguria 11 marzo 2014, n. 4 (Norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra), introdotto dall'art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, nella parte in cui prevede che la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi «anche del concorso di coadiutori appositamente formati in coerenza con i criteri di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni»;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 7-ter, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), introdotto dall'art. 35, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, limitatamente alle parole «o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente»;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, nella parte in cui prevede che non sono soggetti a nulla osta idraulico «gli interventi in somma urgenza eseguiti in caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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