Corte costituzionale
Sentenza n. 43/2019
Corte cost., sent. 8 marzo 2019, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/2019
- Data di deposito
- 8 marzo 2019
- Data di decisione
- 23 gennaio 2019
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:43
Parametri
- art. 25, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 20, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 122, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 41731
L'intervento, nel giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra enti, dell'organo che ha emanato l'atto - quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle da esso dipendenti - per contestare che tale atto costituisca lesione o turbativa delle competenze della Regione ricorrente, può avvenire in piena autonomia, perché a tali organi è riconosciuta la facoltà di intervenire al fine di fare valere le ragioni della legittimità dell'atto impugnato; né tale intervento è ammissibile solo in quanto adesivo, per cui non è precluso dalla mancata costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, che non può peraltro significare acquiescenza alle doglianze espresse dalla ricorrente, esonerando perciò dall'esame dell'ammissibilità di un intervento che in ipotesi si opponga alle conclusioni rassegnate dal Governo. (Nel caso di specie, è ammissibile l'intervento spiegato dalla Procura reg. della Corte dei conti nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna avverso l'atto di citazione in giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza di detto Consiglio). ( Precedente citato: sentenza n. 252 del 2013 ). L'espressa previsione della notificazione - ai sensi dell'art. 25, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - del ricorso per conflitto di attribuzione, proposto ai sensi dell'art. 39 della legge n. 87 del 1953, anche all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo, non costituisce semplice litis denuntiatio , ma serve all'evocazione in giudizio di un organo dello Stato dotato di autonomia, in quanto non dipendente dal Governo, e di soggettività, sì da legittimarlo passivamente nel processo. ( Precedente citato: sentenza n. 252 del 2013 ).
Massima n. 41732
È ammissibile l'intervento spiegato personalmente, senza patrocinio di avvocato legittimato alla difesa innanzi alla Corte costituzionale, dalla Procura reg. della Corte dei conti, nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna avverso l'atto di citazione in giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza di detto Consiglio. Nei giudizi per conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni trova applicazione il canone generale dell'art. 20 della legge n. 87 del 1953, il quale va interpretato nel senso che per gli organi dello Stato e delle Regioni non è richiesta una difesa professionale, a differenza di quanto è previsto per il Governo, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, e per le altre parti, le cui rappresentanza e difesa possono essere affidate soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Ciò non esclude che in tali giudizi un organo dello Stato, dotato di autonomia, possa essere difeso - oltre che dall'Avvocatura generale dello Stato - anche da avvocati del libero foro. ( Precedenti citati: sentenze n. 235 del 2015, n. 252 del 2013, n. 2 del 2007, n. 163 del 2005, n. 329 del 1999 e n. 350 del 1998 ).
Massima n. 41733
È dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso alla Procura reg. della Corte dei conti presso la sez. giurisd. per l'Emilia-Romagna, di convenire in giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale - asseritamente provocato dall'affidamento dell'incarico di capo di gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale a persona priva del diploma di laurea - il Presidente del Consiglio regionale e i componenti dell'Ufficio di Presidenza di detto Consiglio, in carica al momento dell'adozione delle relative delibere e, di conseguenza è annullato, in tale parte, il relativo atto di citazione in giudizio. La formazione del Gabinetto - e segnatamente la nomina del Capo di Gabinetto - incidono direttamente sull'attività normativa del Consiglio regionale, in quanto si tratta di una struttura centrale e strategica che, in diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio regionale, condiziona il buon andamento dei lavori assembleari. Pertanto, l'atto di nomina del Capo di Gabinetto appartiene agli atti di autorganizzazione dell'Ufficio di Presidenza, con incidenza diretta e significativamente rilevante - e, nella specie, con una connotazione di evidente essenzialità - nell'attività legislativa del Consiglio regionale, meritevole di essere presidiato dalla garanzia costituzionale dell'autonomia della potestà organizzativa di supporto all'attività legislativa del Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 122 Cost. Né rileva la circostanza della necessità, o meno, della laurea per ricoprire l'incarico di Capo di Gabinetto, poiché altamente fiduciario, basato su valutazioni soggettive legate alla consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico che nomina e che può avvenire, in base alla normativa vigente, intuitu personae , senza predeterminazione di alcun rigido criterio che debba essere osservato. ( Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2016, n. 304 del 2010, n. 337 del 2009, n. 392 del 1999, n. 289 del 1997, n. 100 del 1986, n. 69 del 1985, n. 81 del 1975 e n. 211 del 1972 ). L'immunità dei consiglieri regionali di cui all'art. 122, quarto comma, Cost., in materia di insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, può esser fatta valere anche da chi non è più consigliere regionale o presidente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ma tale era al momento dell'adozione delle relative delibere. ( Precedente citato: sentenza n. 252 del 1999, con riferimento all'immunità parlamentare di cui all'art. 68, primo comma, Cost. ). Le delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, quando hanno natura di atti amministrativi estranei - o comunque non strettamente coessenziali - all'organizzazione dell'attività legislativa del Consiglio, si collocano all'esterno della sfera di autonomia costituzionalmente garantita, pur costituendo legittimo esercizio di un potere. Tale è, in particolare, l'attività di gestione delle risorse finanziarie, che resta assoggettata alla ordinaria giurisdizione di responsabilità civile, penale e contabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 235 del 2015 e n. 292 del 2001 ). Le Regioni possono dettare, in ragione della specificità degli uffici di diretta collaborazione e in deroga ai criteri di selezione dettati dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, propri, autonomi, criteri selettivi, che tengano conto della peculiarità dell'incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico. Ciò è tanto più vero per il Capo di Gabinetto che, collocato in posizione apicale, opera in diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 53 del 2012, n. 7 del 2011, n. 34 del 2010, n. 293 del 2009 e n. 104 del 2007 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Procura regionale della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, di convenire in giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale, con l'atto di citazione indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e i componenti dell'Ufficio di Presidenza di detto Consiglio, in carica al momento dell'adozione delle delibere indicate nel suddetto atto di citazione; di conseguenza, annulla, in tale parte, il medesimo atto di citazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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