Corte costituzionale
Sentenza n. 41/2019
Corte cost., sent. 8 marzo 2019, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/2019
- Data di deposito
- 8 marzo 2019
- Data di decisione
- 22 gennaio 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione Veneto n. 1 del 26 gennaio 2018
- art. 16, comma 1, bis, legge della Regione Veneto n. 48 del 28 dicembre 2012
Parametri
Massime
Massima n. 41232
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancanza di adeguata motivazione della censura, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Veneto n. 1 del 2018, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. I requisiti di chiarezza e completezza degli argomenti svolti a sostegno della censura risultano soddisfatti nella misura ritenuta necessaria dalla costante giurisprudenza costituzionale. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie in conflitto, e contenere una, sia pure sintetica, argomentazione di merito a sostegno delle censure formulate. ( Precedenti citati: sentenze n. 282 del 2016, n. 273 del 2016 e n. 265 del 2016 ).
Massima n. 41233
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Veneto n. 1 del 2018, nella parte in cui aggiunge il comma 1- bis all'art. 16 della legge reg. Veneto n. 48 del 2012, stabilendo l'obbligo della Regione Veneto di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli artt. 416-bis (associazione di tipo mafioso) e 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) cod. pen. o per i delitti, consumati o tentati, commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416- bis cod. pen. Posto che l'art. 74 cod. proc. pen. attribuisce al titolare dell'azione civile solo una mera facoltà di esercizio della stessa nel processo penale, rispetto alla quale compete, comunque, al giudice di verificare la legittimazione della parte istante, alla norma regionale impugnata non può attribuirsi alcun rilievo di carattere ordinamentale o processuale, non incidendo essa né sul potere del giudice di valutare la legittimazione della Regione a costituirsi parte civile nel processo penale, né potendosi ritenere che essa si sovrapponga a quelle norme dell'ordinamento che fondano l'azione risarcitoria e che ne disciplinano l'esercizio nel processo penale. Essa, nell'esprimere la scelta della Regione Veneto di assicurare, in ogni caso, la tutela degli interessi regionali eventualmente lesi in conseguenza di delitti di particolare gravità, esaurisce la sua funzione all'interno della Regione e, come tale, appare espressione, del tutto legittima, del potere di indirizzo politico-amministrativo spettante al Consiglio regionale nei confronti degli altri organi dell'ente. ( Precedenti citati: sentenza n. 81 del 2017 ) .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 26 gennaio 2018, n. 1 (Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile"), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze