Corte costituzionale
Sentenza n. 38/2019
Corte cost., sent. 6 marzo 2019, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/2019
- Data di deposito
- 6 marzo 2019
- Data di decisione
- 23 gennaio 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge n. 140 del 20 giugno 2003
Parametri
Massime
Massima n. 42192
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Bologna in riferimento all'art. 68, terzo comma, Cost., dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, nella parte in cui prevede che il giudice debba chiedere alla Camera, alla quale il parlamentare appartiene o apparteneva, l'autorizzazione ad utilizzare i tabulati di comunicazioni relativi ad utenze intestate a terzi, venute in contatto con il primo. Il duplice riferimento testuale, nell'art. 68, terzo comma, Cost., a "conversazioni o comunicazioni" induce a ritenere che al contenuto di una conversazione o di una comunicazione siano accostabili, e risultino perciò protetti dalla garanzia costituzionale, anche i dati puramente storici ed esteriori, in quanto essi stessi "fatti comunicativi". La previsione censurata, equiparando ai fini del suo utilizzo in giudizio il tabulato telefonico alla registrazione o al verbale di un'intercettazione, non lede pertanto il principio di uguale soggezione alla legge, ma attua il pertinente trattamento richiesto dalla garanzia costituzionale che mira a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, e per questa ragione può estendersi ad un atto investigativo idoneo a incidere sulla libertà di comunicazione del parlamentare, qual è certamente il tabulato, che, per la sua pervasività, può tradursi in fonte di condizionamento sul libero esercizio della funzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 188 del 2010, n. 114 del 2010, n. 113 del 2010, n. 390 del 2007, n. 281 del 1998, n. 81 del 1993 e ordinanza n. 263 del 2010 ). Le prerogative poste a tutela della funzione parlamentare comportano una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione - principio che è all'origine della formazione dello Stato di diritto - e devono perciò essere interpretate evitando improprie letture estensive. Questa esigenza riguarda non solo l'interpretazione e l'applicazione dei testi costituzionali e legislativi che le contengono, ma, prima ancora, le modalità attraverso le quali il legislatore dà attuazione, quando necessario, al relativo dettato costituzionale. Al legislatore ordinario è, infatti, preclusa ogni integrazione o estensione della fonte costituzionale, restandogli consentito provvedere alla sua attuazione nella sola misura in cui sia finalizzata a rendere la prerogativa immediatamente e direttamente operativa sul piano processuale, senza che ciò comporti alcun indebito allargamento delle garanzie apprestate dalla disposizione costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2013, n. 262 del 2009, n. 120 del 2004 e n. 24 del 2004 ). La ratio della garanzia prevista all'art. 68, terzo comma, Cost. non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell'autonomia e dell'indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione. ( Precedente citato: sentenza n. 9 del 1970 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 68, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze