Corte costituzionale

Sentenza n. 34/2019

Corte cost., sent. 6 marzo 2019, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
34/2019
Data di deposito
6 marzo 2019
Data di decisione
6 febbraio 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:34

Norme oggetto del giudizio

  • art. 54, comma 2, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • legge n. 133 del 6 agosto 2008
  • art. 3, comma 23, dell'Allegato 4, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
  • art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), decreto legislativo n. 195 del 15 novembre 2011

Parametri

  • art. 46, par. 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 6, par. 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
  • art. 13, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
  • art. 46, par. 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)

Massime

Massima n. 41213

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancanza di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, che condiziona la domanda di equa riparazione in violazione delle ragionevole durata del processo alla presentazione, nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), dell'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, cod. proc. amm., con esclusione del periodo anteriore alla sua presentazione. Il tenore letterale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, inserito dalla legge n. 208 del 2015 - per cui l'ammissibilità della domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata è ora condizionata dalla intervenuta affermazione del rimedio preventivo dell'istanza di prelievo almeno sei mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata del processo amministrativo - ne implica chiaramente l'applicabilità (solo) pro futuro. In linea di principio, l'abrogazione (ancor più se implicita) di una norma opera ex nunc.

Massima n. 41214

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, in ragione della circostanza della intervenuta perenzione dei processi amministrativi cui si riferiva la pretesa indennitaria per violazione della ragionevole durata del processo. Le ordinanze del rimettente non mancano di motivare espressamente sulla ininfluenza della omessa istanza di fissazione dell'udienza nel giudizio amministrativo e della susseguente intervenuta dichiarazione di perenzione del ricorso.

Massima n. 41215

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità della dedotta violazione dell'art. 46, par. 1, della CEDU, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni. La non deducibilità della violazione suddetta, ancorché eccepita come ulteriore profilo di inammissibilità, non rileva come tale, attenendo più propriamente al merito della questione sollevata dal rimettente.

Massima n. 41216

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU - l'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 e dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), del d.lgs. n. 195 del 2011. La norma censurata dalla Corte di cassazione - per cui la domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata del processo non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, cod. proc. amm., né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione - contrasta con il principio enunciato con la sentenza della Corte EDU 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, che ha ritenuto che la procedura nazionale per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo non possa considerarsi un rimedio effettivo ai sensi dell'art. 13 della CEDU, soprattutto sul rilievo che il sistema giuridico nazionale non prevede alcuna condizione volta a garantire l'esame dell'istanza di prelievo. La mancata presentazione dell'istanza - la quale, prima della sua rimodulazione, come rimedio preventivo, operato dalla legge n. 208 del 2015, non costituiva un adempimento necessario, ma una mera facoltà del ricorrente, con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera "prenotazione della decisione" - può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, che può assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo, ma non può condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda. ( Precedente citato: sentenza n. 88 del 2018 ).

Massima n. 41217

Accolta, per violazione l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 - nel testo, come convertito e successivamente modificato, applicabile ratione temporis in tutti i giudizi a quibus - resta assorbita ogni altra censura riferita all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 46 CEDU.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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