Corte costituzionale

Sentenza n. 291/2019

Corte cost., sent. 27 dicembre 2019, n. 291

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
291/2019
Data di deposito
27 dicembre 2019
Data di decisione
19 novembre 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:291

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 1, lett. j), legge della Regione Lombardia n. 17 del 4 dicembre 2018
  • art. 15, comma 1, lett. m), legge della Regione Lombardia n. 17 del 4 dicembre 2018
  • art. 15, comma 1, lett. q), legge della Regione Lombardia n. 17 del 4 dicembre 2018

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 12, comma 12, bis, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 5, comma 5, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 12, comma 5, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 21, comma 1, lett. e), legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 21, comma 1, lett. f), legge n. 157 del 11 febbraio 1992

Massime

Massima n. 40980

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 15, comma 1, lett. j ), della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018, nella parte in cui ha sostituito le parole «dopo gli abbattimenti accertati» con le parole «dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero». La norma regionale impugnata dal Governo, la quale prevede che le annotazioni dei capi di selvaggina migratoria sul tesserino venatorio devono essere effettuate, in modo indelebile, sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero dell'animale, contrasta con l'art. 12, comma 12- bis , della legge n. 157 del 1992 - introdotto su sollecitazione della Commissione europea - che impone l'annotazione subito dopo l'abbattimento. Nella prospettiva di tutela della sopravvivenza della fauna selvatica, l'obbligo di annotazione non può che investire l'abbattimento dell'esemplare, inteso come evento effettivamente realizzatosi, a nulla rilevando la materiale apprensione del capo. Al contrario, la norma censurata, che subordina le annotazioni sul tesserino venatorio - il quale ha funzione abilitativa e di controllo per la verifica della selvaggina cacciata e il rispetto del regime della caccia controllata - al preventivo recupero dell'animale, frustra la ratio sottesa alla disciplina normativa statale e abbassa la soglia di protezione da essa stabilita. ( Precedenti citati: sentenze n. 249 del 2019, n. 174 del 2017, n. 74 del 2017, n. 90 del 2013, n. 278 del 2012, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007 ).

Massima n. 40981

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. e in relazione agli artt. 5, comma 5, e 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992, dell'art. 15, comma 1, lett. m ), della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018, secondo cui la selvaggina ferita può essere recuperata fino a duecento metri dal capanno, in attitudine di caccia e con l'uso del cane o del natante, ma con arma scarica e riposta in custodia. La prescrizione impugnata, posta dalla Regione nell'ambito dell'esercizio della potestà legislativa residuale in materia di caccia, integra un'attività neutra ai fini della tutela ambientale, poiché, per le modalità con cui avviene il recupero, è esclusa la possibilità di uccisione di capi aggiuntivi rispetto a quelli già feriti. La norma censurata, dunque, va ricondotta al legittimo esercizio della competenza residuale delle Regioni in materia di caccia, quale disciplina delle modalità di esercizio delle attività afferenti ad essa. La potestà legislativa residuale in materia di caccia subisce limiti per effetto della normativa statale quando la materia regionale si sovrappone, per naturale coincidenza, con ambiti afferenti ad interessi diversi che insistono su specifici aspetti del bene ambiente, così che le attribuzioni legislative delle Regioni non possono essere esercitate abbassando lo standard di tutela ambientale previsto dal legislatore nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2017 e n. 278 del 2012 ).

Massima n. 40982

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. e in relazione all'art. 21, comma 1, lett. e ) ed f ), della legge n. 157 del 1992, dell'art. 15, comma 1, lett. q ), della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018, che prevede che le distanze attinenti agli appostamenti di caccia devono essere misurate seguendo il profilo morfologico del terreno. Le prescrizioni indicate quali norme interposte, relative al rispetto delle distanze minime dai fabbricati adibiti ad abitazione o al lavoro e dalle vie di comunicazione e dalle strade e al rispetto delle distanze per l'esercizio venatorio e per l'uso dei fucili da caccia, sono estranee alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e mirano a garantire la tutela di coloro che, trovandosi nei pressi del cacciatore, possono essere coinvolti dalla sua attività, a garanzia della pubblica incolumità. Diversamente, la prescrizione impugnata ricade nell'ambito della competenza legislativa regionale residuale in materia di caccia, che è legittimamente esercitata anche quando le prescrizioni tecniche per il suo esercizio sono dettate in vista della tutela di interessi diversi, che si intrecciano o contrappongono a quello del cacciatore e che, nella specie, afferiscono alla pubblica incolumità. Per individuare la materia in cui si colloca la norma interposta occorre aver riguardo all'oggetto, alla ratio e alla finalità della disciplina, verificando il nucleo centrale delle prescrizioni e le finalità dell'intervento legislativo, a prescindere dagli effetti riflessi. ( Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2019, n. 108 del 2017, n. 81 del 2017 e n. 21 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera j), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018), nella parte in cui ha sostituito le parole «dopo gli abbattimenti accertati» con le parole «dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero»;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera m), della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in relazione agli artt. 5, comma 5, e 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera q), della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e in relazione all'art. 21, comma 1, lettere e) ed f), della legge n. 157 del 1992, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2019.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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