Corte costituzionale

Sentenza n. 281/2019

Corte cost., sent. 20 dicembre 2019, n. 281

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
281/2019
Data di deposito
20 dicembre 2019
Data di decisione
20 novembre 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:281

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, lett. c), legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
  • art. 67-bis, legge della Regione Lazio n. 39 del 28 ottobre 2002
  • art. 24, comma 1, legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
  • art. 24, comma 2, legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
  • art. 24, comma 3, legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
  • art. 24, comma 4, legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
  • art. 24, comma 5, legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
  • art. 24, comma 6, legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
  • art. 24, comma 7, legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
  • art. 24, comma 8, legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
  • art. 24, comma 9, lett. b), legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
  • art. 55, comma 3, ter, legge della Regione Lazio n. 38 del 22 dicembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 40951

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. c ), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, introduttivo dell'art. 67- bis della legge reg. Lazio n. 39 del 2002, che condiziona a una mera comunicazione, la realizzazione, entro i primi quindici mesi dall'evento calamitoso, di interventi a carattere selvicolturale o di ingegneria naturalistica per la ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli percorsi da incendio, qualora non finanziati con risorse pubbliche. La disposizione impugnata si mantiene entro l'area non normata dall'art. 10, comma 1, sesto periodo, della legge-quadro n. 353 del 2000, in materia di incendi boschivi, assunta quale parametro interposto, che vieta di eseguire, nei cinque anni dall'evento calamitoso, salva la specifica autorizzazione ministeriale o regionale, tali attività, ma solo se finanziate con risorse pubbliche. ( Precedente citato: sentenza n. 303 del 2013 ).

Massima n. 40952

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. c ), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, introduttivo dell'art. 67- bis della legge reg. Lazio n. 39 del 2002, che disciplina le modalità di realizzazione degli interventi finalizzati alla ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli percorsi da incendio. La norma impugnata, che non prevede una clausola di salvaguardia per fattispecie peculiari che dovrebbero godere di una tutela ambientale rafforzata (aree che siano contermini a parchi naturalistici, riserve nazionali o regionali e/o zone a protezione speciale, nonché a quelle situazioni ove siano riscontrabili aree di rischio idrogeologico), non determina un arretramento del livello di tutela ambientale, in quanto - tramite il richiamo all'art. 33, comma 3, della legge reg. Lazio n. 29 del 1997 - prescrive che qualsiasi intervento suddetto, all'interno di un'area naturale protetta regionale, debba essere sottoposto al nulla-osta dell'ente di gestione della stessa area, il quale valuta, nel caso di territori interessati da profili di rischio idrogeologico, anche gli aspetti più strettamente collegati all'equilibrio idrogeologico del territorio. Né si determina un abbassamento del livello di tutela ambientale per quei territori che, pur non rientrando all'interno di un'area naturale protetta, siano a essa «contermini», in quanto l'incipit della norma impugnata fa espressamente salvo il rispetto delle garanzie di salvaguardia ambientale prescritte a livello statale nei loro confronti.

Massima n. 40953

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi da 1 a 8, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, non può essere dichiarata la cessazione del contendere a seguito delle modifiche apportate dalle leggi reg. Lazio n. 12 del 2018 e n. 8 del 2019, che, rispettivamente, hanno introdotto e abrogato un inciso in coda al comma 1 della norma impugnata dal Governo. La disposizione infatti non risulta influenzata dalle modifiche indicate, cosicché esse non sono satisfattive.

Massima n. 41833

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 24, commi da 1 a 8, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che, al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, consente ai proprietari degli immobili divenuti inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 di installare strutture abitative temporanee e amovibili, previa autorizzazione comunale, sullo stesso sito o su diversi terreni ubicati nello stesso Comune. La norma impugnata non viola l'art. 4- bis del d.l. n. 189 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 229 del 2016, che non afferma nulla di specifico in merito ai necessari assensi edilizi per l'installazione delle strutture abitative temporanee e amovibili, mentre la disciplina di tale specifica questione, per le zone colpite dal sisma del 2016, è semmai contenuta in altre e diverse disposizioni dello stesso d.l. n. 189 del 2016, non specificamente richiamate né invocate dal ricorrente.

Massima n. 41834

È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma Cost., dell'art. 24, comma 9, lett. b ), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, introduttivo del comma 3- ter all'art. 55 della legge reg. Lazio n. 38 del 1999, il quale dispone che, ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole dei Comuni colpiti dal sisma del 2016 alla data del 24 agosto 2016, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma. La previsione regionale impugnata non si discosta dal parametro interposto dell'art. 30 del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in legge n. 98 del 2013, da cui si ricava la regola generale per cui la ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma, mediante semplice SCIA, può sempre prescindere dal rilascio del permesso di costruire - ferma la previa coerente registrazione catastale degli immobili interessati - a meno che si tratti di immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, senza perciò rinvenire una distinzione tra zone storiche urbane e non, che semmai emerge dall'art. 23- bis del t.u. edilizia. ( Precedente citato: sentenza n. 224 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 24 della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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