Corte costituzionale

Sentenza n. 264/2019

Corte cost., sent. 10 dicembre 2019, n. 264

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
264/2019
Data di deposito
10 dicembre 2019
Data di decisione
5 novembre 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:264

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, lett. b), legge della Regione Calabria n. 37 del 2 ottobre 2018
  • art. 2, comma 1, lett. c), legge della Regione Calabria n. 53 del 28 dicembre 2018
  • art. 6, comma 3, ter, lett. b), legge della Regione Calabria n. 37 del 31 dicembre 2015

Parametri

Massime

Massima n. 40903

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancata corrispondenza dei motivi del ricorso, come formulati, con la relazione dipartimentale sottesa alla delibera del Consiglio dei ministri, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. b ), della legge reg. Calabria n. 37 del 2018. La relazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, cui la delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri fa rinvio, contiene un'analitica indicazione dei profili di contrasto fra la norma censurata e le leggi statali invocate dal Governo quali parametri interposti, in termini del tutto corrispondenti al contenuto del ricorso.

Massima n. 42867

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea indicazione della disposizione normativa impugnata, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c ), della legge reg. Calabria n. 53 del 2018. L'indicazione, nelle conclusioni del ricorso, della disposizione impugnata nel precedente ricorso promosso dal ricorrente - l'art. 7, comma 1, lett. b ), della legge reg. Calabria n. 37 del 2018 - anziché di quella oggetto del nuovo dubbio di costituzionalità, è riconducibile ad un errore materiale e non incide sul thema decidendum , per la cui individuazione occorre fare riferimento alla motivazione dell'atto di promovimento, in effetti interamente calibrata sul secondo intervento normativo della Regione Calabria. ( Precedenti citati: sentenza n. 97 del 2019 ).

Massima n. 42868

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 7, comma 1, lett. b ), della legge reg. Calabria n. 37 del 2018, limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3- ter , lett. b ), dell'art. 6 della legge reg. Calabria n. 37 del 2015. La norma impugnata dal Governo incide sulla disciplina della vigilanza preventiva sulle costruzioni in zone sismiche, prescrivendo che non debba riguardare la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto. Tale esenzione contrasta con i principi fondamentali contenuti in particolare negli artt. 65, 93 e 94 t.u. edilizia, espressione dell'intento unificatore che informa la legislazione statale, in tal senso orientata alla tutela dell'incolumità pubblica, che non tollera alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali, essendo pure irrilevante il fatto che, come nel caso di specie, l'esenzioni dalla previa autorizzazione sismica riguardi le sole opere "minori". Non assume inoltre alcun rilievo il contenuto del d.m. 17 gennaio 2018, che aggiorna le norme tecniche per le costruzioni, il quale mantiene quale elemento distintivo fra le categorie di interventi edilizi quello dell'idoneità degli stessi ad arrecare pericolo per l'incolumità delle persone, affatto diverso da quello preso in considerazione dal legislatore regionale. Né, infine, le superiori considerazioni mutano alla luce delle modifiche intervenute successivamente alla proposizione del ricorso, per effetto del d.l. n. 32 del 2019, che, introducendo l'art. 94- bis t.u. edilizia, distingue fra diverse categorie di interventi edilizi. A prescindere da ogni considerazione sul possibile rilievo di mutamenti sopravvenuti del parametro interposto, la modifica della legge statale mantiene invariati i profili di disallineamento, trattandosi di discipline non sovrapponibili. ( Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2017, n. 60 del 2017 e n. 272 del 2016 ). Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la disciplina degli interventi edilizi in zona sismica è riconducibile all'ambito materiale del governo del territorio, nonché a quello relativo alla protezione civile per i profili concernenti la tutela dell'incolumità pubblica, entrambi di potestà legislativa concorrente, in cui spetta allo Stato fissare i principi fondamentali, quali quelli contenuti nel t.u. edilizia, che prevedono determinati adempimenti procedurali, ove questi ultimi rispondano ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico. ( Precedenti citati: sentenza n. 246 del 2019, n. 232 del 2017, n. 60 del 2017, n. 282 del 2016, n. 167 del 2014 e n. 300 del 2013 ).

Massima n. 42869

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 1, lett. c ), della legge reg. Calabria n. 53 del 2018, che modifica l'art. 6, comma 3- ter , lett. b ), della legge reg. Calabria n. 37 del 2015, contestualmente impugnato e dichiarato costituzionalmente illegittimo, aggiungendovi il periodo «in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 52 del d.P.R. 380/2001». La norma impugnata dal Governo si configura come un semplice richiamo alla normativa statale, privo di effetti sul contenuto sostanziale della disciplina regionale su cui interviene, la quale prescrive che la vigilanza preventiva sulle costruzioni in zone sismiche non debba riguardare la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, in violazione dei principi fondamentali nelle materie del governo del territorio e della protezione civile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37), limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter, lettera b), dell'art. 6 della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2018, n. 53 (Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze