Corte costituzionale
Sentenza n. 26/2019
Corte cost., sent. 27 febbraio 2019, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/2019
- Data di deposito
- 27 febbraio 2019
- Data di decisione
- 5 dicembre 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:26
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 198, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
Parametri
Massime
Massima n. 42237
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - basata sul rilievo che il rimettente non avrebbe chiarito se l'impresa artigiana, i cui beni erano stati sottoposti a confisca di prevenzione, potesse essere comunque assoggettata a fallimento e, se pertanto, il ricorrente avesse in concreto la possibilità di vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie in quella sede. Sussiste l'interesse concreto e attuale del creditore ad essere ammesso - previa dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - alla speciale procedura di liquidazione dei crediti disciplinata dal citato art. 1, commi 194 e seguenti, a prescindere dalla eventuale facoltà di presentare istanza di fallimento, posto che l'effettiva apertura della procedura concorsuale è subordinata ad una situazione di insolvenza che potrebbe non verificarsi.
Massima n. 42238
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, limitatamente alle parole «muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione,» e «Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che: a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene; b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).». La disciplina censurata dalla Corte di cassazione - nel limitare, nei procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, alle specifiche categorie di creditori ivi menzionati la possibilità di ottenere soddisfacimento dei propri crediti sui beni del debitore attinti da confisca di prevenzione - pregiudica irreparabilmente, senza alcuna ragione plausibile, i diritti della generalità dei creditori di buona fede (diversi dai titolari di credito da lavoro subordinato, già inclusi fra i creditori legittimati dalla sentenza n. 94 del 2015) e, in particolare, del creditore non ipotecario, cui l'accesso allo speciale procedimento di liquidazione è precluso dal mancato esperimento, anteriormente alla trascrizione del sequestro, di una procedura esecutiva che potrebbe non avere avuto ancora la possibilità di promuovere o che in buona fede potrebbe non avere ancora promosso. Il sacrificio radicale - stante il generale divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni confiscati - dell'interesse del creditore, pur in presenza delle condizioni ritenute idonee a evitare condotte collusive dall'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, si risolve in una restrizione sproporzionata - in quanto eccessiva rispetto al pur legittimo scopo antielusivo perseguito - del diritto patrimoniale del creditore medesimo, in violazione del parametro evocato anche sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento tra creditori. La disposizione censurata va pertanto conservata nella sola parte che recita: «[i] creditori [...] sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a 206». Resta ferma la necessità di verificare, ai sensi del comma 200, la presenza di tutte le condizioni previste dal citato art. 52 ai fini del soddisfacimento del diritto vantato da ciascun creditore. ( Precedente citato: sentenza n. 94 del 2015 ).
Massima n. 42239
Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, resta assorbita la questione prospettata in relazione all'art. 41, primo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», limitatamente alle parole «muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione,» e «Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che: a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene; b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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