Corte costituzionale
Sentenza n. 249/2019
Corte cost., sent. 4 dicembre 2019, n. 249
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 249/2019
- Data di deposito
- 4 dicembre 2019
- Data di decisione
- 22 ottobre 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:249
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione Marche n. 44 del 7 novembre 2018
- art. 29, comma 5, bis, legge della Regione Marche n. 7 del 5 gennaio 1995
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 12, comma 12, bis, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 40861
È dichiarata inammissibile, per manifesta genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 44 del 2018, che, nell'inserire all'art. 29 della legge reg. Marche n. 7 del 1995 il comma 5- bis , dispone che il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati. La censura statale è manifestamente generica in quanto non indica alcuna disposizione sovranazionale contrastante con quella impugnata. Né l'onere di identificare esattamente la questione può ritenersi assolto dal riferimento al caso EU Pilot, mancando nel ricorso qualsiasi argomentazione in merito al contenuto delle violazioni asseritamente riscontrate dalla Commissione europea, tanto più che il meccanismo da questa attivato non necessariamente rappresenta un indice univoco della violazione di norme europee, essendo finalizzato principalmente allo scambio di informazioni e alla risoluzione di problemi in tema di applicazione del diritto dell'Unione europea nella fase antecedente all'apertura formale della procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 TFUE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge n. 130 del 2008. ( Precedenti citati: sentenza n. 156 del 2016; ordinanza n. 201 del 2017 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali (ed eventualmente interposte) e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione e, inoltre, deve contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenza n. 63 del 2016; ordinanza n. 201 del 2017 ).
Massima n. 42739
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale -promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 44 del 2018, che, nell'inserire all'art. 29 della legge reg. Marche n. 7 del 1995, il comma 5- bis , dispone che il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati. La norma impugnata, infatti, collega l'obbligo predetto all'evento dell'abbattimento e non, invece, a eventi successivi e da questo distinti (come il "recupero"), dei quali non vi è menzione nella disposizione stessa, per cui non riduce il livello minimo di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema stabilito dall'art. 12, comma 12- bis , della legge n. 157 del 1992. Né, sotto altro profilo, può valere a procrastinare l'obbligo di immediata annotazione la specificazione dell'abbattimento come "accertato", perché il concetto di abbattimento utilizzato dalla disposizione statale indicata - la quale è sì incentrata sulla massima tempestività dell'annotazione, ma pur sempre in relazione a un evento effettivamente realizzatosi - si riferisce evidentemente solo all'avvenuta uccisione del capo di fauna selvatica e se l'abbattimento ben può essere percepito contestualmente all'atto di caccia, tuttavia, in tutti gli altri casi di mancata evidenza, la sua verifica potrebbe richiedere un accertamento dell'effettiva uccisione del capo di fauna, che il cacciatore dovrà comunque effettuare immediatamente dopo avere sparato. ( Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2013, n. 278 del 2012, n. 227 del 2011 e n. 332 del 2006 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria), promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 44 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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