Corte costituzionale

Sentenza n. 236/2019

Corte cost., sent. 15 novembre 2019, n. 236

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
236/2019
Data di deposito
15 novembre 2019
Data di decisione
8 ottobre 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:236

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Regione Liguria n. 17 del 12 settembre 2018
  • art. 4, legge della Regione Liguria n. 7 del 25 gennaio 1984
  • art. 9, legge della Regione Liguria n. 17 del 12 settembre 2018
  • art. 9, legge della Regione Liguria n. 7 del 25 gennaio 1984
  • art. 10, legge della Regione Liguria n. 17 del 12 settembre 2018
  • art. 10, legge della Regione Liguria n. 7 del 25 gennaio 1984

Parametri

Massime

Massima n. 40819

È dichiarata inammissibile, per l'incompleta ricostruzione della fattispecie normativa che si risolve in un vizio di motivazione della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., in relazione all'art. 30, comma 2, della legge n. 157 del 1992 - dell'art. 4 della legge reg. Liguria n. 17 del 2018, che modifica l'art. 4 della legge reg. Liguria n. 7 del 1984, nella parte in cui prevede che i tassidermisti o imbalsamatori devono chiedere alla Regione il nullaosta alla preparazione di esemplari appartenenti a specie: particolarmente protette ai sensi dell'art. 2 della legge n. 157 del 1992; non cacciabili; cacciabili, per i quali la richiesta di preparazione sia stata avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia. Il ricorso statale, a fronte della dichiarata impugnazione dell'intero art. 4 della legge reg. Liguria n. 17 del 2018, circoscrive tutte le sue argomentazioni alla sola parte che introduce il comma 2- bis nel previgente art. 4 della legge reg. Liguria n. 7 del 1984, trascurando del tutto che detto comma si colloca nel contesto normativo di un articolo ampiamente strutturato in una pluralità di precetti, dai quali si desume che la richiesta di nullaosta è limitata a casi diversi dall'abbattimento illecito. Omettendo di esaminare nel complesso il novellato art. 4, il ricorso statale non fornisce sufficienti elementi che consentano di comprendere le ragioni in base alle quali la nuova disciplina determinerebbe l'asserito effetto di una depenalizzazione in contrasto con le disposizioni penali della legge n. 157 del 1992. ( Precedente citato: sentenza n. 153 del 2015 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale, per superare lo scrutinio di ammissibilità, deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. Tale esigenza di motivazione si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali. ( Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2017, n. 81 del 2017, n. 218 del 2015, n. 315 del 2009, n. 322 del 2008, n. 38 del 2007, n. 233 del 2006, n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005 ).

Massima n. 40820

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. l ) e s ), Cost. - dell'art. 9 della legge reg. Liguria n. 17 del 2018, che sostituisce l'art. 9 della legge reg. Liguria n. 7 del 1984, nella parte in cui stabilisce che coloro che detengono a qualsiasi titolo preparati tassidermici (animali "imbalsamati" o "impagliati") realizzati antecedentemente al 25 gennaio 1984 e non dichiarati alle amministrazioni provinciali sono tenuti a fornirne l'elenco dettagliato alla Regione, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (PEC). Scopo della modifica normativa è permettere di regolarizzare le situazioni relative a preparati transitati nella disponibilità di altri soggetti (ad esempio, a causa di passaggi ereditari) senza essere stati dichiarati da proprietari oggi defunti, ferma restando l'eventuale valutazione della rilevanza penale delle condotte per effetto dell'art. 46 della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, che rinvia alle sanzioni previste dalla legge n. 157 del 1992. Così interpretata, la impugnata disposizione regionale, lasciando impregiudicata la sanzionabilità penale delle condotte e consentendo un'ulteriore attività di controllo sulle nuove comunicazioni, non riduce in peius il livello di tutela della fauna selvatica stabilito, anche in attuazione della direttiva 79/409/CEE, dalla legislazione nazionale. ( Precedente citato: sentenza n. 7 del 2019 ).

Massima n. 41889

L'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei rientra, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, all'interno della competenza residuale regionale, pur con i medesimi limiti trasversali inerenti l'attività venatoria cui è strettamente collegata. ( Precedente citato: sentenza n. 7 del 2019 ).

Massima n. 41890

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 10 della legge reg. Liguria n. 17 del 2018, che modifica l'art. 10 della legge reg. Liguria n. 7 del 1984, nella parte in cui, nell'adeguare in euro le sanzioni previste per le violazioni degli obblighi di comunicazione del tassidermista o imbalsamatore cui pervengano esemplari faunistici protetti, omette di menzionare la sanzione della revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività. La legge reg. Liguria n. 17 del 2018 si è limitata a introdurre delle modifiche alla previgente legge reg. Liguria n. 7 del 1984, con la conseguenza che resta ancora pienamente efficace la prescrizione di cui all'art. 46 della legge reg. Liguria n. 29 del 1992, che prescrive l'integrazione della disciplina della legge regionale con le sanzioni previste dalla legge n. 157 del 1992; ne discende quindi che la revoca dell'autorizzazione del tassidermista in caso di mancata segnalazione è tuttora disciplinata dal rinvio implicito all'art. 6, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 12 settembre 2018, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione)», che modifica l'art. 4 della legge della Regione Liguria 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione), promossa - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione - dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge reg. Liguria n. 17 del 2018, che sostituisce l'art. 9 della legge reg. Liguria n. 7 del 1984, promosse - in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), Cost. - dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Liguria n. 17 del 2018, che modifica l'art. 10 della legge reg. Liguria n. 7 del 1984, promossa - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. - dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 ottobre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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