Corte costituzionale

Sentenza n. 231/2019

Corte cost., sent. 13 novembre 2019, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
231/2019
Data di deposito
13 novembre 2019
Data di decisione
9 ottobre 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:231

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 7, legge della Regione Basilicata n. 35 del 16 novembre 2018
  • art. 17, comma 6, legge della Regione Basilicata n. 35 del 16 novembre 2018

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 179, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 35, comma 1, decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • legge n. 164 del 11 novembre 2014
  • art. 199, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

Massime

Massima n. 40825

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 17, comma 7, della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018. La disposizione regionale impugnata dal Governo lede la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, poiché, disciplinando espressamente la procedibilità delle sole istanze per gli impianti di recupero di materia, legittima il rigetto di quelle relative ad altre forme di recupero dei rifiuti previste nella gerarchia indicata dall'art. 179 cod. ambiente e, in particolare al recupero di energia, violando così anche l'art. 35 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito. Inoltre, autorizzare solo gli impianti di recupero di materia, la cui attività determini una minima produzione di scarti e che siano dedicati nella loro quasi totalità alla soddisfazione dei fabbisogni regionali, potrebbe produrre un duplice effetto complessivamente negativo sugli obiettivi, sia nazionali, sia regionali, poiché si aggraverebbe il fabbisogno e il conseguente deficit d'incenerimento, scaricato su altre Regioni o colmato dal ricorso alla discarica, e si finirebbe con l'escludere, o limitare drasticamente, il trattamento dei rifiuti provenienti dalle altre Regioni. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del recupero dei rifiuti è ascrivibile alla «tutela dell'ambiente», di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., con tutti i limiti che ne derivano per la legislazione regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2019, n. 129 del 2019, n. 215 del 2018, n. 151 del 2018, n. 150 del 2018, n. 126 del 2018, n. 154 del 2016 e n. 285 del 2013 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nel giudizio in via d'azione vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative di determinate disposizioni legislative, a maggior ragione quando l'ambiguità semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di un'elusione del principio fondamentale stabilito dalla norma statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2017, n. 449 del 2005, n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003 ).

Massima n. 41638

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 17, comma 6, della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018. L'improcedibilità delle istanze di autorizzazione relative alle nuove attività destinate allo smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani e speciali non conformi alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), prevista dalla disposizione impugnata, è di per sé coerente con la legislazione statale interposta, costituendo applicazione dell'art. 199 cod. ambiente. Eventuali vizi del PRGR, invece, potranno in ogni caso essere fatti valere nelle ordinarie sedi giurisdizionali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 7, della legge della Regione Basilicata 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e di siti inquinanti - Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 6, della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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