Corte costituzionale
Sentenza n. 227/2019
Corte cost., sent. 30 ottobre 2019, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 227/2019
- Data di deposito
- 30 ottobre 2019
- Data di decisione
- 15 luglio 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:227
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Abruzzo n. 28 del 24 agosto 2018
Parametri
Massime
Massima n. 40866
È dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 81 Cost., la legge reg. Abruzzo n. 28 del 2018, che individua una serie di interventi volti alla promozione della città dell'Aquila. La legge regionale impugnata dal Governo esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica, mentre le radicali innovazioni organizzative e programmatiche ivi previste comportano ictu oculi consistenti oneri finanziari. La pronuncia di illegittimità costituzionale, infine, non richiede la necessità di esaminare le leggi reg. Abruzzo n. 1 del 2019 e n. 2 del 2019, le quali - per quel che qui interessa - prevedono, per il solo anno 2019, uno stanziamento per istituire un nuovo capitolo destinato agli interventi per «L'Aquila capoluogo», perché esse, oltre ad aggravare le medesime patologie, in tema di insufficiente e irrazionale copertura della legge regionale impugnata, non ne possono comunque disciplinare le caducate iniziative. I relativi stanziamenti della spesa, rimanendo privi del presupposto giuridico, devono quindi essere espunti dal bilancio dell'esercizio di riferimento per effetto della sopravvenuta inesistenza delle ragioni del loro mantenimento, in conformità al principio generale del diritto contabile inerente alle condizioni di conservazione delle poste contabili di spesa. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la copertura finanziaria di una spesa e l'equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dall'armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa, ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l'iscrizione in bilancio. Copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse. La forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost. si sostanzia quindi in una vera e propria clausola generale, in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 197 del 2019, n. 6 del 2019, n. 274 del 2017, 184 del 2016 e n. 192 del 2012 ). Il difetto di copertura finanziaria sussiste non solo quando una iniziativa onerosa non trova corrispondenza quantitativa nella parte spesa, ma anche quando in sede normativa si statuisce - in contrasto con i canoni dell'esperienza - che una complessa elaborazione organizzativa e progettuale non produce costi nell'esercizio anteriore a quello in cui si prevede l'avvio delle conseguenti realizzazioni.
Massima n. 42138
Accolta, per violazione dell'art. 81 Cost. sotto il profilo del difetto di copertura della spesa, la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2018, restano assorbite le ulteriori censure formulate dal Governo sempre con riferimento all'art. 81 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 - Una legge per L'Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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