Corte costituzionale
Sentenza n. 226/2019
Corte cost., sent. 29 ottobre 2019, n. 226
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 226/2019
- Data di deposito
- 29 ottobre 2019
- Data di decisione
- 25 settembre 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:226
Norme oggetto del giudizio
- art. 1-bis, comma 2, lett. e), decreto-legge n. 103 del 6 luglio 2010
- legge n. 127 del 4 agosto 2010
- art. 7-ter, decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 40867
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale - promosso dal Tribunale di Pesaro in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 1- bis , comma 2, lett. e ), del d.l. n. 103 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 127 del 2010, nella parte in cui inserisce l'art. 7- ter del d.lgs. n. 286 del 2005, non può tenersi conto delle deduzioni svolte nella memoria di costituzione dalla società Danone spa, intese a dimostrare anche la carenza dei requisiti della straordinarietà ed urgenza di provvedere con decreto-legge, poiché trattasi di censure non proposte nell'ordinanza di rimessione. Per costante giurisprudenza costituzionale, non possono essere presi in considerazione ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti dalle parti oltre i limiti dell'ordinanza di rimessione; e ciò sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il thema decidendum, una volta che le parti si siano costituite nel giudizio incidentale di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2019, n. 141 del 2019, n. 96 del 2019 e n. 78 del 2019 ).
Massima n. 41886
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore e dal Tribunale di Pesaro in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 1- bis , comma 2, lett. e ), del d.l. n. 103 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 127 del 2010, nella parte in cui inserisce l'art. 7- ter del d.lgs. n. 286 del 2005, che prevede in favore del subvettore un'azione diretta nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto di merci su strada. La disposizione censurata, aggiunta in sede di conversione dell'originario decreto-legge, prevede un intervento a favore delle imprese di autotrasporto (in particolare dei vettori finali, nell'ambito del trasporto di merci su strada), e perciò condivide con il decreto-legge originario la "comune natura" di misura finalizzata alla risoluzione di una situazione di crisi; va pertanto esclusa, dal punto di vista oggettivo o materiale, e funzionale e finalistico, l'evidente o manifesta mancanza di ogni e qualunque nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge. ( Precedente citato: sentenza n. 251 del 2014 ).
Massima n. 41887
La violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., per un difetto di omogeneità, si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente estranee o intruse, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. Solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge, oppure la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione, mentre la coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione con la disciplina originaria può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico. ( Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2019, n. 154 del 2015, n. 251 del 2014, n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), sollevata, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore e dal Tribunale ordinario di Pesaro con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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