Corte costituzionale

Sentenza n. 223/2019

Corte cost., sent. 24 ottobre 2019, n. 223

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
223/2019
Data di deposito
24 ottobre 2019
Data di decisione
25 settembre 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:223

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018

Parametri

Massime

Massima n. 40892

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa considerazione del margine di discrezionalità spettante al Governo nell'esercizio della delega - della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 36 del 2018, con la quale il rimettente denuncia un «eccesso di delega in minus». L'eccezione è relativa a un profilo che attiene al merito della questione anziché alla sua ammissibilità.

Massima n. 41884

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di La Spezia, in riferimento all'art. 76 Cost. - del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall'art. 590- bis , primo comma, cod. pen., in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge n. 103 del 2017. Posto che il criterio di delega impartito da quest'ultima disposizione imponeva di preservare la procedibilità d'ufficio quando ricorresse la condizione di incapacità della persona offesa, senza specificare se detta condizione dovesse essere preesistente o creata dalla condotta criminosa, era in facoltà del Governo ritenere che una esigenza di tutela rafforzata ricorresse anche rispetto al delitto di lesioni stradali gravi o gravissime previsto dalla disposizione censurata, produttivo di notevoli conseguenze pregiudizievoli per la salute della vittima, le quali a loro volta possono determinare una situazione di incapacità, transitoria o permanente, tale da rendere più difficoltosa una eventuale iniziativa giudiziaria volta a sollecitare la persecuzione penale del responsabile. La previsione della procedibilità a querela si sarebbe d'altronde posta in aperta contraddizione con la scelta compiuta con la legge n. 41 del 2016, di prevedere la procedibilità d'ufficio di tutte le fattispecie di lesioni stradali, in considerazione del particolare allarme sociale determinato dalle condotte che con la nuova incriminazione si intendevano contrastare; mentre la scelta del legislatore delegante appariva volta a prevedere la procedibilità a querela solo per fatti di modesto contenuto offensivo. ( Precedente citato: sentenza n. 127 del 2017 ).

Massima n. 41885

Per costante giurisprudenza costituzionale, il mancato parziale esercizio della delega da parte del legislatore può determinare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, ma non una violazione dell'art. 76 Cost., a meno che ciò non comporti uno stravolgimento della legge di delegazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 304 del 2011, n. 149 del 2005, n. 218 del 1987, n. 8 del 1977 e n. 41 del 1975; ordinanze n. 283 del 2013 e n. 257 del 2005 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall'art. 590-bis, primo comma, del codice penale, dal Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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