Corte costituzionale
Sentenza n. 208/2019
Corte cost., sent. 26 luglio 2019, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 208/2019
- Data di deposito
- 26 luglio 2019
- Data di decisione
- 3 luglio 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:208
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 2, lett. a), legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 21 ottobre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 42919
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 34, comma 2, lett. a ), della legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2004, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza della questione. Nella specie, non risulta ictu oculi priva di fondamento e quindi implausibile la motivazione svolta dal giudice rimettente, per cui l'eventuale accoglimento della questione inciderebbe sull'esito del giudizio principale. Nel giudizio di costituzionalità, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il giudice a quo deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte costituzionale interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2019 e n. 71 del 2015 ).
Massima n. 42920
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 34, comma 2, lett. a ), della legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2004, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per avere il rimettente chiesto una pronuncia additiva senza, tuttavia, indicare il contenuto dell'addizione. Dal tenore complessivo della motivazione dell'ordinanza di rimessione emerge con sufficiente chiarezza che il petitum è ben chiaro, mentre solo la sua indeterminatezza o ambiguità comporterebbero l'inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018 e n. 32 del 2016; ordinanze n. 227 del 2016, n. 177 del 2016 e n. 269 del 2015 ).
Massima n. 42923
Non influisce sulla rituale instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale la circostanza che la questione sia stata sollevata dal Consiglio di Stato con una sentenza non definitiva, con cui, contemporaneamente, ha accolto, con "sentenza parziale", uno dei motivi di appello, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, e, con "contestuale ordinanza di rimessione", ha ritenuto la decisione dei restanti motivi condizionata alla previa proposizione della questione di costituzionalità. Il provvedimento adottato ha caratteristiche peculiari, poiché alla sentenza non definitiva si affianca un'ordinanza di rimessione, quest'ultima in relazione ai motivi di ricorso non decisi. La forma prescelta pertanto non è tale da incidere sull'autonomia di ciascun provvedimento e sulla idoneità dell'ordinanza a instaurare validamente il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2017, n. 94 del 2009 e n. 452 del 1997; ordinanza n. 153 del 2002 ).
Massima n. 42925
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 34, comma 2, lett. a ), della legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2004, adottata in applicazione della normativa statale che ha introdotto il cosiddetto "terzo condono" edilizio (art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in legge n. 326 del 2003). La disposizione regionale censurata, limitando le eccezioni al divieto di condono di interventi di ristrutturazione edilizia, che comportino un aumento delle unità immobiliari, all'ipotesi delle sole unità immobiliari ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari - anziché estendendola anche all'ipotesi in cui le unità immobiliari nuove siano prodotte per effetto della trasformazione anche di altri spazi interni ad organismo edilizio rimasto invariato per sagoma e volumetria - non è arbitraria, stante il riconoscimento alle Regioni del potere di modulare l'ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili. L'intento del legislatore regionale - di consentire l'utilizzo, a fini abitativi, di uno spazio, il sottotetto, già esistente - è finalizzato a contenere il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti; appare pertanto evidente la non comparabilità di tale fattispecie con quella oggetto del giudizio principale ? cui il rimettente chiede di estendere la sanatoria. Inoltre, la norma censurata è "eccezionale" rispetto al divieto generale di condono degli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un aumento delle unità immobiliari, per cui non può essere assunta come utile termine di raffronto ai fini del giudizio sulla corretta osservanza, da parte del legislatore, del principio di eguaglianza. ( Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2018, n. 282 del 2016, n. 49 del 2006, n. 11 del 2016, n. 196 del 2004 e n. 298 del 1994 ). Il ruolo del legislatore regionale, specificativo - all'interno delle scelte riservate al legislatore nazionale - delle norme in tema di condono edilizio, contribuisce a rafforzare la più attenta e specifica considerazione di quegli interessi pubblici, come la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che sono - per loro natura - i più esposti a rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi. ( Precedente citato: sentenza n. 49 del 2006 ). In presenza di norme generali e di norme derogatorie, in tanto può porsi una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, in quanto si assuma che queste ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio; viceversa, quando si adotti come tertium comparationis la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima. ( Precedenti citati: sentenze n. 298 del 1994 e n. 383 del 1992; ord. n. 666 del 1988 e n. 582 del 1988 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, lettera a), della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2019.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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