Corte costituzionale
Sentenza n. 199/2019
Corte cost., sent. 24 luglio 2019, n. 199
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 199/2019
- Data di deposito
- 24 luglio 2019
- Data di decisione
- 3 luglio 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:199
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 42837
È dichiarata inammissibile, per incompleta descrizione della fattispecie concreta e carente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Puglia, sez. staccata di Lecce, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il quale prevede la decadenza automatica dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà non veritiere. In nessuno dei giudizi a quibus sono state fornite indicazioni circa la dichiarazione della parte in termini di falsità o veridicità. Inoltre, le ordinanze di rimessione non contengono alcun rilievo in ordine al rapporto che lega la disciplina regolamentare - costituita, nel caso di specie, dal d.m. n. 38 del 2013 -, dal quale è derivato in primis il diniego del titolo autorizzativo, e quella delle conseguenze delle false dichiarazioni sostitutive, nonostante la prima appaia suscettibile di definire il contenzioso instaurato dai ricorrenti, a prescindere dall'applicazione della disposizione censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018, n. 114 del 2018, n. 102 del 2018 e n. 18 del 2018 ). L'incompleta descrizione della fattispecie si riflette nel difetto di motivazione sulla rilevanza e determina l'inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2018, n. 22 del 2018 e n. 338 del 2011; ordinanze n. 37 del 2018, n. 248 del 2017 e n. 187 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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