Corte costituzionale
Sentenza n. 177/2019
Corte cost., sent. 12 luglio 2019, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 177/2019
- Data di deposito
- 12 luglio 2019
- Data di decisione
- 5 giugno 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:177
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 2, lett. b), decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 41674
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lett. b ), del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod., nella legge n. 122 del 2010, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa interpretazione della disposizione censurata nel quadro del diritto vivente, in ordine alla cosiddetta "finestra mobile" e al principio di "neutralizzazione". In disparte ogni valutazione nel merito, al momento della proposizione dell'ordinanza di rimessione la questione era prospettabile, stante l'ambito applicativo del principio suddetto come all'epoca risultava dalla giurisprudenza costituzionale, che non lo riconosceva applicabile al trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS, come successivamente invece affermato con la sentenza n. 173 del 2018. ( Precedenti citati: sentenze n. 433 del 1999 e n. 428 del 1992 ).
Massima n. 41675
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lett. b ), del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod., nella legge n. 122 del 2010, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per non corretta individuazione delle norme rilevanti. Pur nella stringatezza dell'esposizione sul punto, dal complessivo tenore dell'ordinanza si evince che il rimettente fa derivare l'effetto lamentato dal coordinato disposto della disposizione censurata e quelle oggetto della questione già sollevata con precedente ordinanza dallo stesso giudice, dichiarata inammissibile [artt. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990 e 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995]. ( Precedente citato: sentenza n. 23 del 2018 ).
Massima n. 41676
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lett. b ), del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif., nella legge n. 122 del 2010, censurato dal Tribunale di Trento, sez. per le controversie di lavoro, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., nella parte in cui comporta che il trattamento pensionistico sia determinato facendo riferimento agli ultimi 10 o 15 anni di redditi coperti da contribuzione che precedono la data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione, anziché quella di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento. Il riconoscimento anche per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS, operato dalla sentenza n. 173 del 2018, dell'operatività del principio di "neutralizzazione" - ossia il mancato computo delle settimane di contribuzione sfavorevoli conseguite dal lavoratore interessato durante il periodo della "finestra", cioè successivamente alla data di raggiungimento del requisito contributivo per il trattamento pensionistico - esclude l'irragionevole effetto per cui la disciplina censurata potrebbe comportare una riduzione del trattamento pensionistico. Ne deriva che il momento di perfezionamento del diritto alla pensione è costituito dalla decorrenza del periodo di slittamento per l'accesso al trattamento pensionistico, ma non si dovrà tener conto della contribuzione successiva alla data di perfezionamento del prescritto requisito contributivo, ove essa determini, per effetto del reddito conseguito dall'interessato durante il periodo della "finestra", una riduzione del trattamento calcolabile alla predetta data di perfezionamento del requisito. Con riferimento al sistema pensionistico dei lavoratori subordinati, è irragionevole un meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile, che, pur preordinato a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, conduca a risultati antitetici, incidendo in senso riduttivo sulla pensione potenzialmente già maturata. ( Precedente citato: sentenza n. 82 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata dal Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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