Corte costituzionale
Sentenza n. 171/2019
Corte cost., sent. 10 luglio 2019, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/2019
- Data di deposito
- 10 luglio 2019
- Data di decisione
- 5 giugno 2019
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 7, legge della Regione Piemonte n. 5 del 19 giugno 2018
- art. 13, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 5 del 19 giugno 2018
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 18, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 41759
È dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018, impugnato dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ) e s ), Cost., in quanto prevede il meccanismo di silenzio-assenso per la richiesta motivata, presentata alle amministrazioni locali competenti dal privato che intenda vietare la caccia sul suo fondo, e non ne dispone un termine di presentazione. La sopravvenuta rinuncia del ricorrente alla sola impugnazione del citato art. 6, comma 7, comporta, in mancanza di accettazione da parte della Regione resistente, e né risultando un suo interesse a coltivare il giudizio, la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale disposizione. ( Precedenti citati: sentenze n. 94 del 2018 e n. 19 del 2015; ordinanza n. 62 del 2015 ).
Massima n. 41760
È dichiarata inammissibile - per carenza di motivazione - la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018, che prevede che la Giunta regionale adotti con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria. Il ricorrente non spiega in alcun modo per quale ragione la norma censurata interferirebbe con il parametro evocato. ( Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2019, n. 16 del 2019 e n. 219 del 2018 ).
Massima n. 41761
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficienza e oscurità della motivazione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione resistente, il ricorrente espone, con motivazione sufficiente, le ragioni della sua censura in riferimento al parametro evocato.
Massima n. 41762
È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018, che prevede che la Giunta regionale adotti con proprio provvedimento, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria. È esclusa la possibilità che la disposizione impugnata determini un aumento delle specie cacciabili, sia perché essa prevede il necessario rispetto dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992, che non lo prevede, sia in virtù del coordinamento dell'impugnata disposizione con l'art. 2 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018 - al cui rispetto la Giunta regionale è tenuta nell'adozione del calendario venatorio - che ha esteso le "specie non cacciabili", dettando una disciplina più rigorosa rispetto a quella statale. ( Precedente citato: sentenza n. 7 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, della legge della Regione Piemonte 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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