Corte costituzionale
Sentenza n. 169/2019
Corte cost., sent. 10 luglio 2019, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 169/2019
- Data di deposito
- 10 luglio 2019
- Data di decisione
- 5 giugno 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:169
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, quinquies, lett. e), legge n. 89 del 24 marzo 2001
- art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
- legge n. 134 del 7 agosto 2012
Parametri
- art. 46, par. 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, par. 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 13, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 42063
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2- quinquies , lett. e ), della legge n. 89 del 2001 - nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lett. a ), n. 2, del d.l. n. 83 del 2012, come convertito - non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione in ordine alla deducibilità, nella specie, della violazione della norma convenzionale di cui all'art. 46, paragrafo 1, CEDU. La contestazione del rimettente, ancorché formulata in termini di eccezione di inammissibilità, non rileva come tale, attenendo più propriamente al merito della sollevata questione.
Massima n. 42064
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU - l'art. 2, comma 2- quinquies , lett. e), della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lett. a ), n. 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 134 del 2012. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, nello stabilire che non è riconosciuto alcun indennizzo quando l'imputato non abbia depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di sua ragionevole durata di cui all'art. 2, comma 2- bis , della "legge Pinto", contrasta con l'esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e con il diritto ad un ricorso effettivo, garantiti dagli evocati parametri convenzionali, la cui violazione comporta, per interposizione, quella dell'art. 117, primo comma, Cost. La suddetta istanza - non diversamente dall'istanza di prelievo nel processo amministrativo, la cui mancata presentazione costituiva motivo di improponibilità della domanda di indennizzo ex "legge Pinto", prima che l'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come conv., venisse dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 34 del 2019 - non costituisce infatti un adempimento necessario, ma una mera facoltà dell'imputato e non ha efficacia effettivamente acceleratoria del processo, potendo quest'ultimo, pur a fronte di una siffatta istanza, proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata, senza che la violazione di detto termine possa addebitarsi ad esclusiva responsabilità del ricorrente. La mancata presentazione dell'istanza può, tuttavia, eventualmente assumere rilievo, come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell'interesse al processo del richiedente, ai fini della determinazione del quantum dell'indennizzo. ( Precedente citato: sentenza n. 34 del 2019 ).
Massima n. 42065
Accolta - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13, CEDU - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2- quinquies , lett. e ), della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lett. a ), n. 2, del d.l. n. 83 del 2012, come conv., rimane assorbita l'ulteriore censura sollevata dalla Corte di cassazione in riferimento all'art. 46, par. 1, CEDU.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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