Corte costituzionale

Sentenza n. 166/2019

Corte cost., sent. 9 luglio 2019, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
166/2019
Data di deposito
9 luglio 2019
Data di decisione
21 maggio 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:166

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 13 marzo 2018
  • art. 37, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 13 marzo 2018
  • art. 39, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 13 marzo 2018
  • art. 45, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 13 marzo 2018
  • art. 34, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 13 marzo 2018
  • art. 37, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 13 marzo 2018
  • art. 37, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 13 marzo 2018
  • art. 37, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 13 marzo 2018
  • art. 37, comma 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 13 marzo 2018
  • art. 37, comma 8, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 13 marzo 2018
  • art. 39, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 13 marzo 2018
  • art. 39, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 13 marzo 2018
  • art. 39, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 13 marzo 2018

Parametri

  • decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
  • art. 31, comma 1, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 78, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • comma 2, lett. e), Costituzione n. 117
  • comma 2, lett. l), Costituzione n. 117
  • art. 213, comma 2, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 38, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016

Massime

Massima n. 42436

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 34, 37 e 39 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità formulata con riferimento a tutti i commi non oggetto di specifica censura. Dall'esame del ricorso emerge che il Presidente del Consiglio dei ministri, pur avendo impugnato l'intero art. 34, ha in effetti rivolto la sua censura esclusivamente avverso il comma 2; pur avendo impugnato l'intero art. 37, ha effettivamente censurato solo il comma 1; pur avendo impugnato l'intero art. 39, ha effettivamente censurato solo i commi 1 e 3. Ne consegue che i restanti commi 1 e da 3 a 20 dell'art. 34, i commi da 2 a 10 dell'art. 37 e il comma 2 dell'art. 39 sono estranei al thema decidendum delle questioni di legittimità costituzionale promosse, fatta salva la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione d'illegittimità in via consequenziale.

Massima n. 42437

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. gli artt. 34, 37 e 39 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, non sono accolte le eccezioni d'inammissibilità, per difetto di interesse attuale, immediato e concreto all'impugnazione, relativamente alla lesione dei criteri di ripartizione delle competenze legislative statali. Poiché le norme censurate non hanno una funzione meramente ricognitiva, né sono comunque prive di portata precettiva, l'asserita suddetta lesione giustifica l'impugnativa in esame. ( Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2018, n. 83 del 2018, n. 63 del 2016, n. 254 del 2015, n. 77 del 2015, n. 230 del 2013, n. 346 del 2010, n. 52 del 2010 e n. 401 del 2007 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio promosso in via principale è giustificato dalla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto ( Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2018, n. 195 del 2017, n. 262 del 2016 e n. 118 del 2015 ).

Massima n. 42438

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 34, 37, 39 e 45 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, non sono accolte le eccezioni d'inammissibilità, per difetto di motivazione delle censure, anche sotto lo specifico profilo dell'esame delle competenze statutarie della Regione Sardegna. Il ricorso, oltre a indicare i parametri costituzionali asseritamente violati, contiene l'illustrazione delle disposizioni impugnate e della normativa statale interposta presa a riferimento, e individua nel discostamento delle prime dalla seconda la ragione della dedotta incostituzionalità. Il fatto poi che il ricorrente non abbia preso in considerazione anche le materie dell'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione di cui all'art. 3, lett. a ), dello statuto e dell'organizzazione amministrativa di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., non attiene all'ammissibilità, ma al merito delle questioni, risolvendosi nell'individuazione del titolo di competenza cui ascrivere la disciplina impugnata. ( Precedenti citati: sentenze n. 252 del 2016, n. 199 del 2014 e n. 36 del 2013 ). La natura di parametro interposto delle norme del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) riempie di contenuto i limiti statutari alla potestà legislativa regionale in materia di lavori pubblici ( Precedenti citati: sentenze n. 263 del 2016 e n. 187 del 2013 ).

Massima n. 42439

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 37, 39 e 45 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto della competenza esclusiva statale. I motivi di ricorso avverso il potere di regolazione attribuito, rispettivamente, al Presidente della Regione e alla Giunta, risolvendosi nella negazione della competenza esclusiva statale, attengono non all'ammissibilità ma al merito.

Massima n. 42440

In tema di riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome in ordine alle discipline, dettate dal codice dei contratti pubblici, della scelta del contraente nelle procedure ad evidenza pubblica e del perfezionamento del vincolo negoziale e della sua esecuzione, è pacifico che le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza; esse inoltre vanno ascritte all'area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Le disposizioni dello stesso codice che regolano gli aspetti privatistici della conclusione ed esecuzione del contratto sono invece riconducibili all'ordinamento civile; esse, poi, recano princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e norme fondamentali di riforma economico-sociale. ( Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2018, n. 263 del 2016, n. 269 del 2014, n. 187 del 2013, n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328 del 2011, n. 184 del 2011, n. 114 del 2011, n. 221 del 2010 e n. 45 del 2010 ). È palese che una Regione, nell'esercizio della propria competenza residuale, non può derogare a tassative e ineludibili disposizioni riconducibili a competenze esclusive statali. Non è da escludere in linea di principio che gli statuti possano incidere sulle competenze esclusive statali riservandole, in parte, alle autonomie speciali, ma ciò richiede una puntuale allegazione della loro esistenza e portata, in difetto della quale anche per esse non potrà non trovare applicazione la disciplina statale; al contrario, in presenza di tali competenze statutarie, occorrerà verificare se esse incontrino o meno i limiti propri della legislazione in questione, quali i principi dell'ordinamento giuridico, gli obblighi internazionali, gli interessi nazionali e le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. ( Precedente citato: sentenza n. 119 del 2019 ).

Massima n. 42441

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ) ed l ), Cost., dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, secondo cui, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, si conferisce facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un altro responsabile per la fase di affidamento. Ai sensi del successivo comma 3, l'unicità del centro di responsabilità procedimentale è garantita dal responsabile di progetto, per cui la disposizione impugnata non è in contrasto con il principio di responsabilità unica, posto dall'invocato art. 31, comma 1, del nuovo codice dei contratti a tutela di unitarie esigenze di trasparenza e funzionalità della procedura di gara, preordinata alla corretta formazione della volontà contrattuale dell'amministrazione, e di accentramento del regime della responsabilità dei funzionari. ( Precedente citato: sentenza n. 43 del 2011 ).

Massima n. 42442

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma , lett. e ), Cost., l'art. 37, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, che, ai fini della nomina dei componenti della commissione di gara, istituisce l'Albo telematico dei commissari di gara. La sottrazione della scelta dei commissari di gara alle stazioni appaltanti, prevista dall'art. 78 del nuovo codice dei contratti pubblici - il quale ha previsto l'istituzione e la gestione, a cura dell' Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di un unico Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, dal quale, sulla base del principio di rotazione, l'Autorità estrae una lista di candidati che comunica alla stazione appaltante, la quale, a sua volta, procede alla loro individuazione mediante pubblico sorteggio - rappresenta una radicale innovazione chiaramente ispirata a finalità di trasparenza, imparzialità, tutela della concorrenza e prevenzione di reati. La disposizione impugnata, dunque, pur incidendo sull'organizzazione amministrativa, deve essere ricondotta alle competenze esclusive statali della tutela della concorrenza e dell'ordine pubblico, ciò che esclude la violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., unico parametro rilevante, poiché non sono qui in discussione le modalità di esercizio di tale competenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2013, n. 43 del 2011, n. 325 del 2010 e n. 401 del 2007 ).

Massima n. 42443

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 37, commi 2, 3, 4 e 8, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, che, nel regolare alcuni aspetti della nomina delle commissioni giudicatrici, si riferisce all'Albo telematico regionale, presupponendone l'operatività, così palesando la stretta connessione e l'inscindibile legame funzionale con la norma regionale dichiarata costituzionalmente illegittima che lo istituisce ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2014, n. 332 del 2010 e n. 138 del 2009 ).

Massima n. 42444

È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 39, commi 1 e 3, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, che detta le Linee guida e il codice regionale di buone pratiche in materia di contratti pubblici. Le disposizioni censurate istituiscono un sistema parallelo e alternativo a quello nazionale, ove «le linee guida», «i bandi-tipo», i «capitolati-tipo», i «contratti-tipo» e gli altri «strumenti di regolazione flessibile», rimessi dall'art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), vengono sostituiti da «linee guida», «documentazione standard», «capitolati speciali» e «schemi di contratto», e dal «codice regionale di buone pratiche». Esse, dunque, estranee all'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e riconducibili alla materia statutaria dei lavori pubblici regionali, si pongono in contrasto con l'invocata disposizione del codice che, nell'attribuire all'Autorità la regolazione dei medesimi aspetti della procedura pubblica e della fase negoziale ed esecutiva, è esplicazione della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile. ( Precedente citato: sentenza n. 187 del 2013 ).

Massima n. 42445

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 39, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018. La norma impugnata dal Governo assegna ulteriori contenuti alle linee guida di cui al comma 1, dichiarato costituzionalmente illegittimo, sì che la disposizione in parola viene a mancare di oggetto. ( Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2014 e n. 187 del 2013 ).

Massima n. 42446

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ) ed l ), Cost., l'art. 45 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, che attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti. Il sistema della suddetta qualificazione, anche se incide sull'organizzazione, va inquadrato in un ambito materiale caratterizzato dal concorso delle competenze statali esclusive della tutela della concorrenza, dell'ordine pubblico, e di quella concorrente del coordinamento della finanza pubblica. La disposizione censurata, introducendo un non meglio precisato sistema di qualificazione affidato alla Giunta regionale, parallelo e distinto rispetto a quello nazionale, pur incidendo sull'organizzazione amministrativa, deve pertanto essere ricondotta alle indicate competenze esclusive statali (esercitate anche con l'invocato art. 38 del nuovo codice dei contratti pubblici, che istituisce presso l'ANAC un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza). La dichiarazione di illegittimità costituzionale non comporta comunque alcun vuoto normativo, trovando applicazione la disciplina dettata in materia dal nuovo codice dei contratti pubblici. ( Precedenti citati: sentenze n. 263 del 2016 e n. 114 del 2011 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 37, comma 1, 39, commi 1 e 3, e 45 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 37, commi 2, 3, 4 e 8, e dell'art. 39, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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