Corte costituzionale

Sentenza n. 164/2019

Corte cost., sent. 4 luglio 2019, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
164/2019
Data di deposito
4 luglio 2019
Data di decisione
21 maggio 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:164

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, lett. c), legge della Regione Calabria n. 24 del 3 agosto 2018

Parametri

Massime

Massima n. 41667

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., dell'art. 4, comma 1, lett. c ), della legge reg. Calabria n. 24 del 2018. L'impugnata disposizione regionale - aggiungendo, alla fine del comma 3 dell'art. 8 della legge reg. Calabria n. 18 del 1999, il periodo «i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore» - rende più flessibili i vincoli imposti al commercio in forma itinerante dalla previgente disciplina, per cui va ascritta alla competenza residuale delle Regioni in materia di commercio. Non vale ad attrarla nella competenza statale in materia di tutela della concorrenza il richiamo all'art. 28 del d.lgs. n. 114 del 1998, in quanto anch'esso è ascrivibile alla materia del commercio, in ragione dell'oggetto, della finalità e dell'intitolazione del testo normativo. Pertanto - in linea con quanto costantemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale - il citato d.lgs. n. 114 del 1998, antecedente alla riforma costituzionale del 2001, non trova applicazione per la Regione resistente, ma soltanto per quelle che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia. Né conducono ad esiti diversi le considerazioni circa la natura trasversale della materia "tutela della concorrenza" - suscettibile di investire settori eterogenei dell'ordinamento, tra cui anche ambiti riservati alla competenza legislativa regionale residuale, compresa quella in materia di commercio - in quanto l'impugnata disposizione regionale non determina la lamentata equiparazione tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e le attività commerciali in sede fissa (che godono della garanzia della disponibilità del luogo e del tempo in cui poter svolgere l'attività) e non è, pertanto, caratterizzata da una valenza anticoncorrenziale. ( Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2017 e n. 247 del 2010; ordinanza n. 199 del 2006 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'individuazione della materia a cui deve ascriversi la disposizione oggetto di censura occorre far riferimento all'oggetto, alla ratio e alla finalità della stessa, tralasciando gli aspetti marginali e riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. ( Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2019 e n. 116 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 3 agosto 2018, n. 24 (Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla L.R. n. 18/1999), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso in epigrafe indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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