Corte costituzionale
Sentenza n. 163/2019
Corte cost., sent. 4 luglio 2019, n. 163
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 163/2019
- Data di deposito
- 4 luglio 2019
- Data di decisione
- 8 maggio 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:163
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, primo periodo, decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011
- art. 1, comma 715, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
Massime
Massima n. 42435
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria di Parma in riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 14, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui consente, per l'anno d'imposta 2014, la deducibilità del venti per cento dell'IMU pagata sugli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Il rimettente non fornisce una sufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , omettendo di precisare se la richiesta di rimborso afferisca, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, alla deduzione percentuale dell'IMU «relativa agli immobili strumentali», solo rispetto ai quali la disposizione censurata consente la deducibilità. Né spiega perché analoghi dubbi di costituzionalità non riguarderebbero i diversi regimi relativi ai precedenti periodi d'imposta, altrettanto rilevanti nella fattispecie al suo esame. ( Precedente citato: sentenza n. 224 del 2018 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come sostituito dall'art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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