Corte costituzionale

Sentenza n. 163/2019

Corte cost., sent. 4 luglio 2019, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
163/2019
Data di deposito
4 luglio 2019
Data di decisione
8 maggio 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:163

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 1, primo periodo, decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011
  • art. 1, comma 715, legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Parametri

Massime

Massima n. 42435

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria di Parma in riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 14, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui consente, per l'anno d'imposta 2014, la deducibilità del venti per cento dell'IMU pagata sugli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Il rimettente non fornisce una sufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , omettendo di precisare se la richiesta di rimborso afferisca, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, alla deduzione percentuale dell'IMU «relativa agli immobili strumentali», solo rispetto ai quali la disposizione censurata consente la deducibilità. Né spiega perché analoghi dubbi di costituzionalità non riguarderebbero i diversi regimi relativi ai precedenti periodi d'imposta, altrettanto rilevanti nella fattispecie al suo esame. ( Precedente citato: sentenza n. 224 del 2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come sostituito dall'art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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