Corte costituzionale
Sentenza n. 16/2019
Corte cost., sent. 8 febbraio 2019, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/2019
- Data di deposito
- 8 febbraio 2019
- Data di decisione
- 8 gennaio 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:16
Norme oggetto del giudizio
- art. 67, comma 1, legge della Regione Veneto n. 45 del 29 dicembre 2017
- art. 19-bis, legge della Regione Veneto n. 50 del 9 dicembre 1993
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 12, comma 5, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 14, comma 5, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 41578
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di lesività attuale della disciplina impugnata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, comma 1, della legge reg. Veneto n. 45 del 2017, aggiuntivo dell'art. 19-bis della legge reg. Veneto n. 50 del 1993. La possibilità per il Governo di impugnare immediatamente la norma regionale, ritenuta lesiva della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, non è esclusa dalla circostanza che essa debba essere ancora oggetto di una disciplina di dettaglio da parte di una futura deliberazione della Giunta regionale.
Massima n. 41579
È dichiarata inammissibile, per radicale difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 - dell'art. 67, comma 1, della legge reg. Veneto n. 45 del 2017, aggiuntivo dell'art. 19-bis della legge reg. Veneto n. 50 del 1993, nella parte in cui consentirebbe di esercitare l'attività venatoria in forme e modalità ulteriori rispetto a quelle individuate dalla normativa statale, che prevede tre modalità di caccia da esercitare in via esclusiva da parte di ciascun cacciatore. Il ricorrente non ha in alcun modo spiegato perché la disciplina regionale de qua debba essere interpretata nel senso censurato e, nel silenzio serbato sul punto dalla disciplina regionale impugnata, deve ritenersi che la regola generale posta dalla disciplina statale continui a trovare piena applicazione.
Massima n. 41580
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992 - dell'art. 67, comma 1, della legge reg. Veneto n. 45 del 2017, aggiuntivo dell'art. 19-bis della legge reg. Veneto n. 50 del 1993, nella parte in cui introduce un sistema "automatizzato" di autorizzazione all'accesso di ciascun cacciatore in un ambito territoriale di caccia diverso da quello in cui risulta iscritto. La disciplina impugnata non determina una deroga in peius del livello di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema garantito dalla legislazione statale, in quanto l'esigenza di permettere all'amministrazione competente di verificare periodicamente l'adeguatezza del rapporto tra cacciatori autorizzati e porzione di territorio interessata - cui è funzionale il requisito, previsto dal parametro interposto indicato, del «previo consenso» degli organi di gestione dell'ambito territoriale di caccia interessato- appare soddisfatta dal meccanismo autorizzatorio informatico. In una prospettiva di semplificazione, quest'ultimo consente infatti al cacciatore non iscritto in un determinato ambito territoriale di accedervi previa verifica, da parte dello stesso sistema informatico, del mancato raggiungimento dell'indice di densità venatoria massima, stabilito annualmente con delibera della Giunta regionale, nel rispetto dei vincoli posti dalla legislazione statale. La circostanza che il sistema informatico non possa autorizzare automaticamente l'accesso in un determinato ambito territoriale di un numero di cacciatori superiore all'indice venatorio massimo, in assenza dell'apposita delibera dell'organo di gestione dell'ambito territoriale di caccia interessato, esclude, d'altra parte, ogni possibile effetto pregiudizievole della disciplina regionale medesima rispetto al livello di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema assicurato dalla disciplina statale di riferimento. ( Precedenti citati: sentenza n. 174 del 2017, n. 303 del 2013 e n. 4 del 2000 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la materia della caccia rientra, dopo la revisione del Titolo V avvenuta per opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, nella potestà legislativa residuale delle Regioni, le quali sono nondimeno tenute a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992, che stabilisce il punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria; conseguentemente, i livelli di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema fissati da questa legge statale non sono derogabili in peius dalla legislazione regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019, n. 174 del 2017, n. 303 del 2013 e n. 4 del 2000 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 dicembre 2017, n. 45 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018), che introduce l'art. 19-bis nella legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 67, comma 1, della legge reg. Veneto n. 45 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992.
Cosi` deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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