Corte costituzionale
Sentenza n. 158/2019
Corte cost., sent. 25 giugno 2019, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 158/2019
- Data di deposito
- 25 giugno 2019
- Data di decisione
- 8 maggio 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:158
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 2, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 42419
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per difetto di rilevanza della questione e per prospettazione di mera quaestio facti , nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011. La circostanza eccepita è di mero fatto e, come tale, non incide sul rapporto di strumentalità che intercorre tra la definizione della concreta controversia come illustrata dal rimettente e la questione di legittimità costituzionale, la quale, poi, non riguarda mere ricadute in fatto dell'interpretazione e dell'applicazione della norma censurata, ma attiene alla sua coerenza con i princìpi costituzionali invocati dal giudice a quo .
Massima n. 42420
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per mancato esperimento del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011. Il giudice a quo ha consapevolmente reputato che il tenore letterale della disposizione censurata imponga un'interpretazione e ne impedisca altre, eventualmente conformi a Costituzione. La verifica dell'esistenza e della legittimità di interpretazioni alternative, che il rimettente abbia ritenuto di non poter fare proprie, è questione che invece attiene al merito del giudizio e non alla sua ammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2019 e n. 42 del 2017 ).
Massima n. 42421
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui dopo le parole "È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto" non prevede le parole "ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente". La norma censurata dal Tribunale di Genova, nello stabilire che, per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, di cui all'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto - e ciò, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui è affidato il servizio di riscossione e tale sede ricada in una circoscrizione diversa da quella in cui ricade la sede dell'ente locale impositore/concedente - determina una lesione del diritto di azione del contribuente. Poiché l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo spostamento richiesto al destinatario dell'ingiunzione è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione o, comunque, a rendere oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale. Né l'individuazione del criterio alternativo di competenza esige un'operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte costituzionale, in quanto non deve essere operata una scelta tra più soluzioni non costituzionalmente obbligate. Difatti, il rapporto esistente tra l'ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2016 e n. 87 del 2013; ordinanze n. 176 del 2013, n. 156 del 2013 e n. 248 del 2012 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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