Corte costituzionale
Sentenza n. 149/2019
Corte cost., sent. 19 giugno 2019, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 149/2019
- Data di deposito
- 19 giugno 2019
- Data di decisione
- 8 maggio 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 379 del 14 dicembre 2000
- art. 6, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 42412
Sono dichiarate inammissibili, per omessa interpretazione conforme a Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 della legge n. 379 del 2000 e dell'art. 6 del d.lgs. n. 286 del 1998, censurati nella parte in cui non prevedono che il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza - rilasciato ai discendenti di persone nate e residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e prima di tale data emigrate all'estero - consenta lo svolgimento di attività di lavoro. La fattispecie relativa ai soggetti in questione - non inquadrabile entro le coordinate normative tratteggiate nell'art. 11, comma 1, lett. c ), del d.P.R. n. 394 del 1999, secondo cui il permesso di soggiorno per l'acquisto della cittadinanza (o per il riconoscimento dello stato di apolide) può essere rilasciato a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, poiché, nel caso in esame, al soggetto è stato concesso direttamente il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza - è ispirata da un chiaro favor per la concessione della cittadinanza italiana. Pertanto, nell'assenza di una espressa disciplina che regolamenti la situazione di quanti, destinatari della legge n. 379 del 2000, aspettano in Italia la conclusione del procedimento volto alla verifica dei prescritti requisiti, il rimettente - tenuto anche conto che non è sconosciuta all'ordinamento l'ipotesi di permessi di soggiorno che, non convertibili in permessi abilitanti al lavoro, consentono comunque lo svolgimento di attività lavorativa per tutta la durata del permesso stesso (ad esempio, gli artt. 20- bis , 29, comma 6, e 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, gli ultimi due in combinato disposto, e l'art. 32, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008) - avrebbe dovuto verificare la praticabilità di un'interpretazione che non trasformi l'imprevisto ritardo della procedura di verifica in una lesione di diritti costituzionali essenziali, quale il diritto al lavoro; lesione che assume connotati peculiari considerando, altresì, che essa avviene ai danni di un soggetto cui la legge riconosce la cittadinanza, in caso di esito positivo della verifica, a decorrere dal giorno successivo in cui è stata resa la dichiarazione richiesta. In linea generale, in mancanza di una apposita disposizione che ciò preveda, il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza non può essere convertito in altro permesso che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, versandosi in un ambito - quello della regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale - in cui la discrezionalità del legislatore è particolarmente ampia. ( Precedenti citati: sentenze n. 277 del 2014 e n. 172 del 2012 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379 (Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti) e dell'art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto-Adige, sede di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze