Corte costituzionale
Sentenza n. 147/2019
Corte cost., sent. 19 giugno 2019, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 147/2019
- Data di deposito
- 19 giugno 2019
- Data di decisione
- 8 maggio 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:147
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 3 del 20 marzo 2018
- art. 12, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 3 del 20 marzo 2018
- art. 13, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 3 del 20 marzo 2018
- art. 16, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 3 del 20 marzo 2018
- art. 16, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 3 del 20 marzo 2018
- Allegati A e B, contenuti nell'allegato A, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 3 del 20 marzo 2018
- Allegati A e B, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 12 del 26 maggio 2009
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 27-bis, comma 7, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Massime
Massima n. 42504
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancata indicazione delle competenze legislative assegnate all'ente ad autonomia differenziata dallo statuto speciale, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12, 13 e 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale. Il procedimento di VIA e le funzioni amministrative ad esso connesse non sono riconducibili sic et simpliciter ad alcuna specifica attribuzione degli enti ad autonomia differenziata, risultando piuttosto strumentali all'inveramento dell'ambiente, valore di rango costituzionale tutelato anche dalla normativa europea. ( Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2019, n. 201 del 2018, n. 198 del 2018 e n. 252 del 2016 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, laddove venga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto, tanto più se queste risultino astrattamente pertinenti all'oggetto del giudizio. Ciò nonostante, siffatto requisito va inteso nel senso che, dal contesto del ricorso, deve emergere l'esclusione della possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale, ritenendo sufficiente, ma necessaria, un'indicazione, sia pure sintetica al riguardo, in ordine all'estraneità della materia alla sfera di attribuzioni stabilita dallo stesso. ( Precedenti citati: sentenze n. 109 del 2018, n. 142 del 2015, n. 288 del 2013, n. 103 del 2007 e n. 52 del 2007 ).
Massima n. 42505
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12, 13 e 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità e incompletezza del ricorso e incertezza del petitum. Sebbene, nelle sue argomentazioni, il ricorrente ritenga la legge regionale complessivamente non conforme alla disciplina statale, tuttavia, alla luce di una lettura complessiva dell'atto introduttivo, tali passaggi sono argomenti ad adiuvandum rispetto alle censure promosse sugli articoli indicati, come risulta sia dal contenuto del ricorso, sia dalle conclusioni.
Massima n. 42506
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018 non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancata indicazione delle ragioni di contrasto con il parametro costituzionale evocato. Il ricorrente giustappone nel dettaglio i singoli procedimenti, indicati dagli Allegati A e B della legge regionale censurata, a quelli elencati dal cod. ambiente, così argomentando diffusamente sulla presunta "appropriazione" da parte della Regione della disciplina di procedimenti amministrativi in materia di VIA in contrasto con la disciplina statale.
Massima n. 42507
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., gli artt. 12 e 13 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018. Il combinato disposto della normativa regionale impugnata al Governo, che configura il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale quale atto autonomo da integrare nell'atto autorizzativo rilasciato da altre strutture regionali competenti, contrasta con la disciplina statale, perché fraziona il contenuto del provvedimento di VIA, rendendolo autonomo rispetto agli altri atti autorizzatori connessi alla realizzazione dell'opera, in evidente deroga all'assetto unitario e onnicomprensivo del provvedimento unico previsto dall'art. 27- bis cod. ambiente, che vincola anche gli enti ad autonomia differenziata, perché strumentale all'inveramento del valore ambientale. ( Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2018, n. 229 del 2017 e n. 212 del 2017 ). Lo statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta annovera, tra i limiti alle proprie attribuzioni, le norme fondamentali statali di riforma economico-sociale e gli obblighi internazionali, clausole in grado di legittimare un intervento statale finalizzato a garantire una uniforme tutela dell'ambiente. In particolare, il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione speciale attraverso leggi qualificabili come "riforme economico-sociali", e ciò anche sulla base del titolo di competenza legislativa nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali; con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al necessario rispetto degli enti ad autonomia differenziata nell'esercizio delle proprie competenze; inoltre, in forza della sua diretta derivazione europea, la disciplina in materia di VIA integra anche il limite degli obblighi internazionali previsto da alcuni statuti speciali. ( Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2018 e n. 229 del 2017 ). Il provvedimento unico regionale, introdotto nel cod. ambiente dal d.lgs. n. 104 del 2017, è finalizzato a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, nella prospettiva di migliorare l'efficacia dell'azione delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto. Detto istituto non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi. Il provvedimento unico ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti, e non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto. Esso rappresenta il nucleo centrale di un complessivo intervento di riforma che vincola l'odierna resistente in quanto norma fondamentale di riforma economico sociale, riproduttiva - in aggiunta - di specifici obblighi internazionali in virtù della sua derivazione comunitaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2018 e n. 198 del 2018 ).
Massima n. 42511
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, che, nell'ambito del procedimento di rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale, prevede che i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale possano esprimere il loro parere anche nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalla struttura competente. La norma regionale impugnata dal Governo relega la conferenza di servizi a un ruolo meramente consultivo e marginale, in contrasto con il disegno normativo prefigurato dall'art. 27- bis cod. ambiente, in virtù del quale essa assurge a sede decisoria di adozione del provvedimento di VIA regionale, secondo una previsione teleologicamente connessa agli effetti "unitari" di detto provvedimento. Solo in un contesto istituzionale ove siedono le diverse amministrazioni interessate, a vario titolo, alla realizzazione del progetto è possibile rappresentare e ponderare i molteplici interessi pubblici coinvolti, adottando i diversi atti poi ricompresi nella determinazione finale del procedimento di impatto ambientale. ( Precedente citato: sentenza n. 246 del 2018 ).
Massima n. 42512
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018 e dell'Allegato A alla medesima legge regionale, e degli allegati ivi contenuti, limitatamente ai numeri 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9) 10), 11), 17), 18), 19), 20) dell'Allegato A, e ai numeri 2.a), 2.e) 2.g), 2.h), 7.e), 7.g), 7.j), 7.m), 7.r) dell'Allegato B. La norma regionale impugnata dal Governo interferisce con i procedimenti che il cod. ambiente riserva allo Stato, indicando tipologie di progetti non perfettamente corrispondenti alle fattispecie in esso contenute, o prevedendo soglie dimensionali inferiori a quanto previsto dalla disciplina statale senza contestualmente stabilire "limiti" massimi idonei ad evitare sovrapposizioni (Allegato A, numeri 2, 3, 9, 17, 18, 19 e 20; Allegato B, numeri 2a, 2e, 2g, 2h, 7e, 7g, 7j, 7m e 7r). A conclusioni analoghe deve giungersi per i procedimenti che la legge regionale impugnata sottopone a valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale o a verifica regionale di assoggettabilità a VIA non indicati dagli Allegati alla Parte II del cod. ambiente (Allegato A, numeri 4, 5, 7, 8, 10 e 11). Né può sostenersi che la scelta di sottoporre alle procedure di VIA progetti non menzionati dalla normativa statale innalzi di per sé i livelli di tutela ambientale. La disciplina statale infatti ha sicuramente una portata trasversale e finalistica, in grado di condizionare talune competenze regionali, e in questi casi può anche lasciare spazio a scelte regionali che siano volte a tutelare in melius i valori ambientali; tuttavia evoca anche un oggetto, l'ambiente, che rimanda a un bene della vita materiale e complesso che richiede una salvaguardia del tutto e delle singole componenti considerate come parti del tutto, cosicché l'innalzamento dello standard ambientale presuppone pur sempre l'esercizio di una competenza regionale, nella specie insussistente. ( Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018 ). L'esercizio di una competenza legislativa regionale può incrociare la disciplina statale volta alla tutela di uno o più valori ambientali (o viceversa); solo in tali casi si può operare un attento bilanciamento fra la normativa regionale, che introduca livelli più elevati di tutela ambientale, e quella statale posta direttamente a tutela degli stessi. Tale bilanciamento è comunque da escludere allorché le norme statali riguardano non la disciplina di specifici settori ambientali ma le stesse procedure volte all'emersione e alla individuazione di tali valori, come, ad esempio, nel caso delle regole istituzionali per la valutazione di impatto ambientale (VIA); in questi casi la competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. si riferisce ad una materia in sé conclusa che non attraversa altre competenze. La valutazione intorno alla previsione di standard ambientali più elevati non può essere realizzata nei termini di un mero automatismo o di una semplice sommatoria, ma deve essere valutata alla luce della ratio sottesa all'intervento normativo e dell'assetto di interessi che lo Stato ha ritenuto di delineare nell'esercizio della sua competenza esclusiva. In questo senso, se, in astratto, non può ritenersi precluso alle Regioni di innalzare il livello di tutela ambientale nell'esercizio di competenze proprie, la scelta regionale deve essere sottoposta ad una verifica ad opera di questa Corte. L'aggravamento delle procedure di VIA non può produrre di per sé il miglioramento di standard ambientali. ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2008, n. 378 del 2007 e n. 367 del 2007 ). La valutazione di impatto ambientale (VIA), in quanto istituto teso a disciplinare i procedimenti che verificano l'impatto ambientale, rientra a pieno titolo nella competenza esclusiva indicata dall'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., escludendo di regola competenze regionali. L'ambiente viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata pur sempre nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2018, n. 66 del 2018, n. 199 del 2014, n. 246 del 2013, n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007 ). La competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. non esclude interventi regionali, anche legislativi, purché compatibili con l'assetto normativo individuato dalla legge statale, non potendo tali interventi alterarne il punto di equilibrio conseguito ai fini di tutela ambientale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, 12, 13, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018 e dell'Allegato A alla medesima legge regionale, e degli allegati ivi contenuti, limitatamente ai numeri 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9) 10), 11), 17), 18), 19), 20) dell'Allegato A, e ai numeri 2.a), 2.e) 2.g), 2.h), 7.e), 7.g), 7.j), 7.m), 7.r) dell'Allegato B.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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