Corte costituzionale
Sentenza n. 142/2019
Corte cost., sent. 13 giugno 2019, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/2019
- Data di deposito
- 13 giugno 2019
- Data di decisione
- 7 maggio 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Marche n. 22 del 28 giugno 2018
- art. 2, legge della Regione Marche n. 22 del 28 giugno 2018
- art. 3, legge della Regione Marche n. 22 del 28 giugno 2018
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 179, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 195, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 195, comma 1, lett. p), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 196, comma 1, lett. n), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 196, comma 1, lett. o), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 35, comma 1, decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014
- legge n. 164 del 11 novembre 2014
- decreto del Presidente consiglio ministri del 10 agosto 2016
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 41398
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., gli artt. 1 e 2 della legge reg. Marche n. 22 del 2018, che all'interno del relativo perimetro territoriale rispettivamente escludono aprioristicamente, in termini sia programmatici, sia di anteposta definizione del futuro contenuto dei piani d'ambito (PdA), ogni ipotesi di gestione dei rifiuti mediante combustione, comprese quelle che garantiscono un recupero d'energia valorizzando il calore sprigionato dal relativo trattamento termico, fatta salva unicamente l'ipotesi della produzione di metano, ottenuto da processi di termovalorizzazione. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo invadono la competenza legislativa esclusiva statale, ostacolando la realizzazione delle finalità di riequilibrio tra le aree del territorio nazionale poste a fondamento, in parte qua, del riparto di competenze previsto, nella materia afferente la gestione dei rifiuti, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006; né il tenore delle medesime disposizioni, considerato dal punto di vista del dato letterale e visto anche in una più ampia ottica di sistema, autorizza una diversa lettura interpretativa, per cui la disciplina regionale finirebbe per consentire la realizzazione di impianti di pirolisi e gassificazione (restando comunque estranea alle competenze legislative regionali in materia di gestione dei rifiuti). ( Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2019, n. 150 del 2018, n. 151 del 2018, n. 107 del 2017, n. 244 del 2016, n. 154 del 2016 e n. 285 del 2013 ). Alle Regioni è consentito individuare eventuali criteri di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, sempre che ciò non determini l'impossibilità di una localizzazione alternativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2016 e n. 285 del 2013 ).
Massima n. 42396
Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge reg. Marche n. 22 del 2018, sono assorbite le ulteriori censure prospettate nel ricorso per violazione degli ulteriori parametri interposti a presidio dell'ambiente e dell'ecosistema.
Massima n. 42398
È dichiarato in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge reg. Marche n. 22 del 2018. La disposizione regionale indicata è infatti priva di un autonomo significato normativo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche 28 giugno 2018, n. 22 (Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 «Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati»).
2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Marche n. 22 del 2018.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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