Corte costituzionale

Sentenza n. 129/2019

Corte cost., sent. 28 maggio 2019, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
129/2019
Data di deposito
28 maggio 2019
Data di decisione
16 aprile 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:129

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. d), n. 1, legge della Regione Toscana n. 22 del 3 marzo 2015
  • art. 5, comma 1, lett. e), legge della Regione Toscana n. 25 del 18 maggio 1998
  • art. 5, comma 1, lett. p), legge della Regione Toscana n. 25 del 18 maggio 1998
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Toscana n. 70 del 30 ottobre 2015
  • art. 1, legge della Regione Toscana n. 61 del 28 ottobre 2014
  • art. 2, legge della Regione Toscana n. 15 del 24 febbraio 2016

Parametri

Massime

Massima n. 42291

È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Toscana in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. p ) e s ), Cost. - dell'art. 2, comma 1, lett. d ), numero 1), della legge reg. Toscana n. 22 del 2015, e dell'art. 5, comma 1, lett. e ) e p ), della legge reg. Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti. Il Regolamento della Giunta regionale approvato con decreto del Presidente del 29 marzo 2017, n. 13/R, oggetto di impugnazione nel giudizio principale, al di là del generico riferimento al termine "rifiuti" non contiene alcuna disposizione che presenti profili di concreta attinenza con lo specifico settore delle attività di controllo e verifica degli interventi di bonifica, così da giustificare la necessità di rimuovere, sotto tale profilo, gli effetti prodotti. Analoghe considerazioni valgono per la nota, pure impugnata nel giudizio principale, della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana del 15 settembre 2017, il cui contenuto attiene ai profili della materiale riscossione delle sanzioni amministrative in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati, senza alcuna specificazione in ordine ai concreti profili di interesse della Provincia ricorrente.

Massima n. 42298

La disciplina dei rifiuti attiene alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che l'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pur potendo tale materia, per la molteplicità dei settori di intervento, interferire anche con altri interessi e competenze, tuttavia la disciplina fissata con legge dello Stato riveste carattere di piena trasversalità - estesa anche alle disposizioni di natura organizzativa, con le quali lo Stato alloca le funzioni amministrative - rispetto alle eventuali attribuzioni regionali. Le Regioni, pertanto, mantengono una competenza legislativa alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, ma la disciplina statale costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino, poiché il loro coinvolgimento è previsto dal legislatore in un'ottica cooperativa di integrazione e attuazione della disciplina statale e nel rispetto dei principî di sussidiarietà e di leale collaborazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 215 del 2018, n. 151 del 2018, n. 244 del 2016, n. 154 del 2016 e n. 58 del 2015 ).

Massima n. 42299

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 2, comma 1, lett. d ), numero 1), della legge reg. Toscana n. 22 del 2015 (nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, della legge reg. Toscana n. 70 del 2015) e l'art. 5, comma 1, lett. e ) e p ), della legge reg. Toscana n. 25 del 1998 (nel testo modificato dall'art. 1 della legge reg. Toscana n. 61 del 2014 e dall'art. 2 della legge reg. Toscana n. 15 del 2016), nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate. Le Regioni devono mantenere la propria legislazione negli ambiti dei vincoli posti dal legislatore statale - ivi inclusi quelli derivanti da disposizioni di natura organizzativa - e non possono derogare al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, in modo tale da determinarne un affievolimento o una minore efficacia. Nello specifico settore della gestione del ciclo dei rifiuti, l'art. 197 cod. ambiente, espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, attribuisce talune specifiche competenze amministrative alle Province, tra cui "il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti", mentre l'art. 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014 individua le "funzioni fondamentali" da mantenere in capo alle amministrazioni provinciali, annoverando fra queste la "tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza". L'assetto delle funzioni delle Province tracciato dalla legge n. 56 del 2014 - anche in seguito alla mancata approvazione della riforma, determinata dagli esiti del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 - conserva piena efficacia quanto al dettagliato meccanismo di determinazione delle intere funzioni delle Province, che continuano ad esistere quali enti territoriali con funzioni di area vasta, ed ha solo determinato l'avvio della nuova articolazione di enti locali, al quale potranno seguire più incisivi interventi di rango costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2016 e n. 50 del 2015 ).

Massima n. 42300

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. d ), numero 1), della legge reg. Toscana n. 22 del 2015 e 5, comma 1, lett. e ) e p ), della legge reg. Toscana n. 25 del 1998, resta assorbito l'ulteriore profilo di censura prospettato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. p ), Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, della legge della Regione Toscana 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), e dell'art. 5, comma 1, lettere e) e p), della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), nel testo modificato dall'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) e dall'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge reg. Toscana n. 22 del 2015, e dell'art. 5, comma 1, lettere e) e p), della legge reg. Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze