Corte costituzionale
Sentenza n. 128/2019
Corte cost., sent. 28 maggio 2019, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 128/2019
- Data di deposito
- 28 maggio 2019
- Data di decisione
- 16 aprile 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:128
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 6, legge della Regione Marche n. 35 del 19 dicembre 2001
- art. 5, comma 1, legge della Regione Lazio n. 34 del 13 dicembre 2001
- art. 7, comma 1, legge della Regione siciliana n. 2 del 26 marzo 2002
- Tabella A, legge della Regione Lazio n. 34 del 13 dicembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 42125
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa individuazione dei rilevanti parametri statutari, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge reg. Marche n. 35 del 2001, dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Lazio n. 34 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2002. Il giudice a quo correttamente si è limitato ad invocare l'art. 117 Cost., poiché le competenze legislative attribuite in materia alla Regione dallo statuto speciale non sono inerenti alla disposizione regionale censurata. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la Regione Siciliana ha il potere di integrare la disciplina dei tributi erariali, nei limiti segnati dai princìpi della legislazione statale relativi alla singola imposizione, in termini non dissimili da quanto previsto per le Regioni ordinarie dall'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2018, n. 138 del 1999 e n. 111 del 1999 ).
Massima n. 42126
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge reg. Marche n. 35 del 2001, dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Lazio n. 34 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2002. Non assume rilievo la considerazione che il rimettente non si sia soffermato sull'esame della prescrizione e della decadenza delle pretese avanzate dai ricorrenti stabilite dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché, quanto al primo profilo, la prescrizione non può essere esaminata d'ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dalla parte ai sensi dell'art. 2938 cod. civ. e, quanto al secondo profilo, il rimettente ha affermato, con motivazione non implausibile, il carattere assolutamente determinante della questione ai fini della decisione del procedimento dinanzi ad esso instaurato. ( Precedente citato: sentenza n. 39 del 2018 ). La verifica, da parte della Corte costituzionale, dei presupposti processuali, condizionanti la valida instaurazione del giudizio principale, deve essere meramente strumentale al riscontro della rilevanza della questione di costituzionalità e si arresta se il rimettente ha offerto una motivazione non implausibile in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione, non potendo sostituire la propria valutazione a quella già compiuta dal giudice a quo , eventualmente anche in via implicita, cosicché solo la manifesta implausibilità della motivazione - che ricorre quando nessun dubbio possa nutrirsi sul punto - potrebbe riflettersi sulla rilevanza della questione. ( Precedenti citati: sentenza n. 53 del 2017 e n. 241 del 2008 ).
Massima n. 42127
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 1, comma 6, della legge reg. Marche n. 35 del 2001, l'art. 5, comma 1, della legge reg. Lazio n. 34 del 2001, e correlativa statuizione della Tabella A ad essa allegata, e l'art. 7, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2002, limitatamente a quanto disposto per il periodo di imposta 2002 per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 (ovvero le banche e gli altri enti e società finanziarie, nonché le imprese di assicurazione). L'incremento dell'aliquota IRAP - elevata al 5,75 per cento (per le Regioni Marche e Lazio) ed al 5,25 per cento (per la Regione Siciliana), rispetto alla misura del 4,75 per cento fissata dal legislatore statale con il comma 2 dell'art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997, si pone al di fuori del perimetro delineato dal legislatore statale - che ha potestà esclusiva sul tributo in esame - con il medesimo decreto, che aveva riconosciuto alle Regioni la facoltà di variazione solo per l'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, comma 1 e non per quella speciale e transitoria di cui all'art. 45, comma 2. Ciò vale anche per la Regione Siciliana, in quanto essa ha, sì, il potere di integrare la disciplina dei tributi erariali, ma nei limiti segnati dai princìpi della legislazione statale relativi alla singola imposizione. Né le Regioni possono beneficiare della c.d. "sanatoria" prevista dal legislatore statale con l'art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003, non trattandosi dell'esercizio "in modo non conforme" di poteri ad esse attribuiti dalla normativa statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2018, n. 177 del 2014, n. 357 del 2010, n. 138 del 1999 e n. 111 del 1999 )
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), nonché dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Lazio 13 dicembre 2001, n. 34 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), e correlativa statuizione della Tabella A ad essa allegata, e dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), limitatamente a quanto disposto per il periodo di imposta 2002 per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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