Corte costituzionale
Sentenza n. 123/2019
Corte cost., sent. 23 maggio 2019, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 123/2019
- Data di deposito
- 23 maggio 2019
- Data di decisione
- 2 aprile 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:123
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 1 del 8 febbraio 2018
Parametri
Massime
Massima n. 41878
È dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 133, secondo comma, Cost., la legge reg. Siciliana n. 1 del 2018, che prevede, all'art. 1, che le variazioni di denominazione dei Comuni termali conseguano a una deliberazione dal Consiglio comunale, assunta a maggioranza dei due terzi, che acquista efficacia qualora non venga presentata, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, una petizione, sottoscritta da almeno un quinto di elettori del Comune interessato, e, all'art. 2, ne disciplina l'entrata in vigore. Sebbene le Regioni a statuto speciale possano dare attuazione al principio di necessaria consultazione delle popolazioni locali nelle forme procedimentali ritenute più opportune e il regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative rientri nella potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana, seppure "nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato", la disciplina recata dall'impugnato art. 1 - peraltro dettata da esigenze di celerità, semplificazione procedurale e risparmio di risorse finanziarie, che potrebbero valere non per i soli Comuni termali - non costituisce procedura idonea a soddisfare il citato principio costituzionale, che richiede che ogni proposta tesa al mutamento di denominazione debba, in principio, consentire il coinvolgimento dell'intera popolazione interessata, incidendo su un elemento non secondario dell'identità dell'ente esponenziale della collettività locale. Né la presentazione della petizione garantisce il rispetto del principio di autodeterminazione, mentre il fatto che, se essa manchi, si determini l'acquisto dell'efficacia della deliberazione del Consiglio comunale, contrasta con il fatto che l'adempimento attraverso cui si "sentono" le popolazioni interessate deve costituire una fase obbligatoria, dotata di autonoma evidenza nel procedimento di variazione territoriale. La disposizione impugnata, pertanto, effettua un'inammissibile attribuzione di significato ad una semplice inerzia, alla quale non può essere riconosciuto alcun valore giuridico, meno che mai quello di adesione alla modifica, all'esito di una "consultazione tacita"; inoltre, attribuendo un effetto di "veto" alla presentazione di una petizione sottoscritta da (almeno) un quinto di elettori dissenzienti, assegna a tale minoranza un incongruo potere di blocco, pur a fronte dell'asserito significato adesivo alla proposta di modifica, assegnato al comportamento di coloro (la maggioranza) che tale petizione non abbiano sottoscritto. Né rileva, ai fini del rispetto del principio contenuto nell'art. 133, secondo comma, Cost., che il Consiglio comunale interessato debba adottare la deliberazione di modifica della denominazione a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, poiché l'interesse garantito dall'obbligo di consultazione è riferito direttamente alle popolazioni e non ai loro rappresentanti elettivi. L'illegittimità costituzionale della disciplina è, infine, aggravata in ragione dell'ambiguità della previsione secondo cui la delibera del Consiglio comunale "acquista efficacia" alla scadenza del termine previsto per la presentazione della petizione, nulla essendo chiarito rispetto alla necessità che sia una legge regionale a provvedere definitivamente. ( Precedenti citati: sentenze n. 21 del 2018, n. 2 del 2018, n. 36 del 2011, n. 237 del 2004, n. 47 del 2003, n. 94 del 2000 e n. 453 del 1989). L'art. 133, secondo comma, Cost., destinato alle Regioni a statuto ordinario, vincola le Regioni a statuto speciale, nella parte in cui riconosce il principio di necessaria consultazione delle popolazioni locali, radicato nella tradizione storica e connaturato all'articolato disegno costituzionale delle autonomie in senso pluralista. ( Precedenti citati: sentenza n. n. 2 del 2018, n. 214 del 2010, n. 237 del 2004, n. 94 del 2000, n. 279 del 1994, n. 453 del 1989, n. 107 del 1983 e n. 204 del 1981 ). La presentazione di istanze, richieste o petizioni non garantisce il rispetto del principio di autodeterminazione, soprattutto perché un conto è il momento dell'iniziativa, altro è quello della consultazione vera e propria dell'intera popolazione interessata, da condurre secondo modalità che garantiscano a tutti e a ciascuno adeguata e completa informazione e libertà di valutazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2018 e n. 453 del 1989 ). La denominazione di un Comune connota l'identità della popolazione facente parte dell'ente territoriale, poiché la toponomastica ha una fondamentale funzione comunicativa e simbolica, tesa a valorizzare nelle denominazioni le tradizioni del territorio. ( Precedente citato: sentenza n. 210 del 2018 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 8 febbraio 2018, n. 1 (Variazione di denominazione dei comuni termali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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