Corte costituzionale
Sentenza n. 120/2019
Corte cost., sent. 16 maggio 2019, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/2019
- Data di deposito
- 16 maggio 2019
- Data di decisione
- 3 aprile 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:120
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 42378
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omesso esame della possibile causa di estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131- bis cod. pen. Il rimettente motiva plausibilmente l'ordine in cui ha esaminato le censure dell'imputato - appellante avverso la sentenza di condanna del giudice di pace -, poiché ritiene che, secondo il criterio di priorità desumibile dall'art. 129 cod. proc. pen., l'accertamento della causa di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., ove applicabile anche ai reati di competenza del giudice di pace, sia logicamente prioritario, ancorché dedotto dall'appellante in via subordinata, rispetto al riconoscimento della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il giudice a quo può prendere in considerazione per prima una questione, preliminare o di merito, sulla base del criterio della ragione più liquida che comporti l'assorbimento di altre questioni. ( Precedente citato: sentenza n. 188 del 2018 ).
Massima n. 42379
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Catania in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 131- bis cod. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non è applicabile ai reati rientranti nella competenza del giudice di pace. In tali casi, infatti, opera, invece della norma censurata, la causa di improcedibilità dell'azione penale, per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 34 del d. lgs. n. 274 del 2000. Le ragioni che giustificano, sul piano del rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, l'alternatività tra i due regimi risiedono nelle connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace - chiamato a conoscere di reati di ridotta gravità, espressivi, per lo più, di conflitti interpersonali a carattere privato - e del procedimento innanzi a quest'ultimo - improntato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità - rispetto ai reati di competenza del tribunale. Per questo, se la particolare tenuità del fatto rileva per entrambi i giudici, i presupposti della non punibilità, nel caso di quelli di competenza del Tribunale, e della non procedibilità dell'azione penale, in quello dei reati di competenza del Giudice di pace, non sono pienamente sovrapponibili. La particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 ha infatti uno spettro più ampio dell'offesa di particolare tenuità ex art. 131- bis cod. pen., tant'è che incide più radicalmente sull'esercizio dell'azione penale e non già solo sulla punibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 207 del 2017, n. 25 del 2015, n. 47 del 2014, n. 426 del 2008, n. 298 del 2008, n. 64 del 2009, n. 149 del 2003; ordinanze n. 46 del 2017, n. 50 del 2016, n. 63 del 2007, n. 28 del 2007, n. 415 del 2005, n. 228 del 2005, n. 85 del 2005 e n. 349 del 2004 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'offensività deve ritenersi di norma implicita nella configurazione del fatto e nella sua qualificazione di illecito da parte del legislatore. ( Precedente citato: sentenza n. 333 del 1991 ). Il legislatore gode di ampia discrezionalità nel definire l'estensione di cause di non punibilità, le quali costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali. ( Precedente citato: sentenza n. 140 del 2009 ). Il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131- bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la rieducazione del condannato, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione. ( Precedente citato: ordinanza n. 279 del 2017 ). La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ha carattere generale, tanto che - come stabilisce espressamente l'ultimo comma dell'art. 131- bis c.p. - trova applicazione anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante; ciò peraltro non esclude, ma neppure automaticamente comporta, l'applicazione della causa di non punibilità. ( Precedente citato: sentenza n. 207 del 2017 ). Il dato giurisprudenziale, anche in un ordinamento che non conosce una rigida regola dello stare decisis , ma solo la forma attenuata di vincolo interpretativo introdotta dall'art. 618, comma 1- bis , cod. proc. pen., identifica la norma espressa dalla disposizione su cui la Corte costituzionale è chiamata a svolgere il sindacato di costituzionalità: le norme vivono nell'ordinamento nel contenuto risultante dall'applicazione fattane dal giudice ("diritto vivente"). ( Precedente citato: sentenza n. 95 del 1976 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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