Corte costituzionale

Sentenza n. 12/2019

Corte cost., sent. 31 gennaio 2019, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/2019
Data di deposito
31 gennaio 2019
Data di decisione
5 dicembre 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:12

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 6, decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015
  • legge n. 132 del 6 agosto 2015

Parametri

Massime

Massima n. 41721

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserita erroneità del presupposto, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, come convertito. L'eventuale accoglimento della questione con una pronuncia che renda applicabile il nuovo regime di pignorabilità a tutte le procedure pendenti consentirebbe, infatti, al giudice a quo di dichiarare impignorabili, nei limiti fissati dalla disposizione censurata, le rimesse sul conto corrente bancario a titolo di assegno sociale.

Massima n. 41722

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente descrizione della fattispecie, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, come convertito. Pur non avendo il rimettente specificato le date di accreditamento dei ratei, il cui pignoramento è oggetto del giudizio a quo, ai fini della rilevanza è sufficiente l'indicazione della anteriorità o posteriorità dell'accredito rispetto al pignoramento stesso.

Massima n. 41723

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di adeguata verifica della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, come convertito. Il rimettente, infatti, ha escluso tale possibilità in considerazione sia della sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2015, sia del tenore letterale della disposizione. ( Precedente citato: sentenza n. 85 del 2015 ). A fronte di adeguata motivazione circa l'impedimento ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al tenore letterale della disposizione, la possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 204 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016, n. 262 del 201 e n. 221 del 2015 ).

Massima n. 41724

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, nella parte in cui non prevede che il nuovo regime di impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici o assistenziali - ossia per la sola eccedenza dalla parte necessaria per assicurare condizioni di vita minime al pensionato -, di cui all'ottavo comma dell'art. 545 cod. proc. civ., introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. l ), del medesimo decreto-legge, si applichi anche alle procedure esecutive pendenti alla data della sua entrata in vigore (27 giugno 2015). Nel contesto in cui il legislatore - ottemperando al monito della Corte con la sentenza n. 85 del 2015 - ha esercitato la sua discrezionalità al fine di garantire la necessaria tutela al pensionato che fruisce dell'accredito sul proprio conto corrente, risulta irragionevole la previsione di un diverso regime temporale - benché ispirato all'esigenza di salvaguardare l'affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente, che lo consentiva - che non estenda tale tutela alle situazioni pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2015, n. 85 del 2015, n. 23 del 2013, n. 506 del 2002 e n. 400 del 1999 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui non prevede che l'ottavo comma dell'art. 545 del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera l), del medesimo decreto-legge, si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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