Corte costituzionale

Sentenza n. 116/2019

Corte cost., sent. 10 maggio 2019, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
116/2019
Data di deposito
10 maggio 2019
Data di decisione
2 aprile 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:116

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Umbria n. 4 del 9 maggio 2018
  • art. 4, legge della Regione Umbria n. 4 del 9 maggio 2018

Parametri

Massime

Massima n. 41873

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost. - dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Umbria n. 4 del 2018, che prevede una serie di interventi volti alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Dalla lettura complessiva del testo normativo emerge che il legislatore regionale è intervenuto in un'ottica di prevenzione del bullismo quale problema di interesse sociale generale, per tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minorenni, perseguendo, pertanto, finalità estranee alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza; non si determina, pertanto, una interferenza con le attività di repressione di detti fenomeni né una sovrapposizione con le scelte di politica criminale per il contrasto ai reati agli stessi connessi, di competenza del legislatore statale. Secondo la giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'individuazione della materia nella quale si colloca la norma impugnata, si deve tener conto dell'oggetto, della ratio e della finalità della disciplina da essa stabilita, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. ( Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2017, n. 175 del 2016, n. 245 del 2015, n. 140 del 2015 e n. 167 del 2014 ).

Massima n. 41874

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost. - dell'art. 4, della legge reg. Umbria n. 4 del 2018, che, nell'istituire il Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, prevede che vi possano partecipare, previa intesa con gli enti di appartenenza, tra gli altri, anche rappresentanti delle forze dell'ordine. Il dato testuale e la lettura sistematica della disposizione impugnata, che prevede la facoltatività della partecipazione dei rappresentanti delle forze dell'ordine al citato Tavolo e affida a quest'ultimo compiti meramente conoscitivi e informativi, consentono di ritenere che la Regione si sia mossa nell'ambito della promozione culturale e politica socio-assistenziale, di propria competenza, escludendo una lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2018, n. 325 del 2011, n. 105 del 2006 e n. 55 del 2001 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la competenza dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica riguarda le funzioni dirette a tutelare interessi fondamentali, quali l'integrità fisica e psichica delle persone, o la sicurezza dei beni, restando estranea a tale ambito l'attività di conoscenza, formazione e ricerca che appare strutturalmente inidonea ad incidere sull'assetto della competenza statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2018, n. 105 del 2006 e n. 290 del 2001 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 4 della legge della Regione Umbria 9 maggio 2018, n. 4 (Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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