Corte costituzionale

Sentenza n. 113/2019

Corte cost., sent. 10 maggio 2019, n. 113

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
113/2019
Data di deposito
10 maggio 2019
Data di decisione
3 aprile 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:113

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 41184

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di addizione non costituzionalmente obbligata, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 12, del d.lgs. n. 285 del 1992, nel testo sostituito dall'art. 36, comma 10- bis , del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif., in legge n. 111 del 2011. Il rimettente non auspica una pronuncia additiva o manipolativa - per la quale venga in rilievo la dedotta assenza di una sua "rima obbligata" - bensì un intervento caducatorio dello speciale ed elevato regime sanzionatorio introdotto dal legislatore del 2011.

Massima n. 41185

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per errata individuazione del tertium comparationis - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 12, del d.lgs. n. 285 del 1992, nel testo sostituito dall'art. 36, comma 10- bis , del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif., in legge n. 111 del 2011, nella parte in cui prevede il regime sanzionatorio per l'installazione difforme di cartelloni pubblicitari. Come rilevato dal giudice a quo, il tertium comparationis - ai fini della valutazione di ragionevolezza - va individuato nella generale previsione sanzionatoria dettata dal comma 11 del medesimo art. 23. ( Precedente citato: ordinanza n. 9 del 2014 ).

Massima n. 41186

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 23, comma 12, del d.lgs. n. 285 del 1992, nel testo sostituito dall'art. 36, comma 10- bis , del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif., in legge n. 111 del 2011, nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria per l'infrazione di installazione di cartelloni pubblicitari in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio. La norma censurata dal Tribunale di Verona è manifestamente irragionevole, sia in ragione della contraddittoria inversione della risposta sanzionatoria - che finisce col punire più severamente la condotta di installazione difforme, connotata da minor disvalore, rispetto a quella abusiva, priva di autorizzazione - sia dell'eccessiva e non proporzionata misura dell'aumento, operato senza alcuna plausibile ragione. In conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale, il regime sanzionatorio dell'installazione difforme è ricondotto - ferma restando la responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato, anch'essa introdotta dal citato comma 10- bis - alla generale previsione sanzionatoria di cui al comma 11 del medesimo art. 23. Rientra tra le scelte discrezionali riservate al legislatore la possibilità di prevedere una risposta sanzionatoria più graduata, che tenga conto del diverso disvalore delle fattispecie di installazione difforme e abusiva di cartelloni pubblicitari su suolo pubblico.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dall'art. 36, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria della infrazione ivi prevista.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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