Corte costituzionale

Sentenza n. 11/2019

Corte cost., sent. 25 gennaio 2019, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
11/2019
Data di deposito
25 gennaio 2019
Data di decisione
5 dicembre 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 55, comma 5, legge della Regione Lazio n. 1 del 11 novembre 2004
  • art. 11, comma 2, legge della Regione Lazio n. 30 del 3 settembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 40330

Sono dichiarate inammissibili - per carenza di motivazione in ordine al presupposto interpretativo da cui dipende la rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 5, della legge statutaria reg. Lazio n. 1 del 2004 e dell'art. 11, comma 2, della legge reg. Lazio n. 30 del 2002, sollevate dal Tribunale di Viterbo, giudice del lavoro, in riferimento all'art. 97 Cost. Nel ritenere che la cessazione di diritto del direttore generale dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale - contemplata dalle norme censurate solo nell'ipotesi di costituzione di un nuovo consiglio di amministrazione - operi anche nel caso (oggetto del giudizio a quo) di commissariamento dell'azienda, il rimettente non motiva in ordine alla pretesa assimilazione della nomina di un commissario straordinario alla costituzione di un nuovo consiglio di amministrazione dell'ATER, non tenendo conto, tra l'altro, dei poteri inerenti alla specifica missione riorganizzativa, limitata anche nel tempo, attribuita dalla legge alla figura del commissario straordinario, con la conseguenza che risulta irrimediabilmente minato l'iter argomentativo su cui è basata la valutazione di rilevanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 5, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), e dell'art. 11, comma 2, della legge della Regione Lazio 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica), sollevate, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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