Corte costituzionale

Sentenza n. 10/2019

Corte cost., sent. 25 gennaio 2019, n. 10

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
10/2019
Data di deposito
25 gennaio 2019
Data di decisione
9 gennaio 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:10

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 50, lett. i), n. 5), legge della Regione Lazio n. 9 del 14 agosto 2017
  • art. 17, comma 9, legge della Regione Lazio n. 17 del 2 maggio 1995
  • art. 17, comma 97, legge della Regione Lazio n. 9 del 14 agosto 2017

Parametri

Massime

Massima n. 40396

La materia "caccia" - in quanto espressamente annoverata, prima della riforma del Titolo V della Costituzione, tra le materie di legislazione concorrente e poi non indicata nel novellato art. 117 Cost. - è certamente riconducibile alla competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.), senza possibilità di ritenerla, neppure implicitamente, ricompresa in altri settori della competenza statale. Anche nell'ambito di detta materia è tuttavia necessario, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa statale in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ove essa esprima regole minime uniformi. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2017 e n. 7 del 2019 ).

Massima n. 40397

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - l'art. 17, comma 50, lett. i ), n. 5), della legge reg. Lazio n. 9 del 2017, che, novellando l'art. 17, comma 9, della legge reg. Lazio n. 17 del 1995, determina legislativamente il periodo e le zone nei quali è consentito l'allenamento dei cani da caccia. La norma impugnata dal Governo eccede la competenza regionale relativa alla caccia, poiché contrasta con la regola di tutela ambientale, inderogabile per le Regioni, espressa dagli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992, i quali - demandando al piano faunistico-venatorio la definizione dell'arco temporale e della dimensione delle zone in cui è consentita l'attività di allenamento dei cani, strumentale e riconducibile a quella venatoria - espressamente riservano tale competenza ad una attività discrezionale della pubblica amministrazione che include, quale momento ineliminabile, la pianificazione faunistica e assicura garanzie procedimentali (di cui è espressione anche l'interlocuzione tecnica con l'ISPRA) funzionali ad un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco. ( Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2013, n. 90 del 2013, n. 116 del 2012, n. 105 del 2012 e n. 20 del 2012; sentenze n. 165 del 2009 e n. 350 del 1991, secondo cui l'allenamento dei cani è riconducibile al concetto di attività venatoria, in quanto richiede che i cani caccino effettivamente alcune specie di selvaggina naturale o allevata nei periodi in cui non è aperta la stagione venatoria ).

Massima n. 40398

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - l'art. 17, comma 97, della legge reg. Lazio n. 9 del 2017, a norma del quale, nelle more dell'attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000, al personale iscritto all'albo dei giornalisti che, a seguito di concorso, presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico. La norma impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del pubblico impiego, poiché, in contrasto con quanto previsto dal citato art. 9, comma 5, e dall'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, dispone che ai giornalisti inquadrati nel personale di ruolo della Regione si applichi un contratto collettivo non negoziato dall'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana. La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, a seguito della privatizzazione di esso, rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l , Cost.) ed è riservata alla contrattazione collettiva.

Massima n. 40399

Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - la questione di legittimità costituzionale l'art. 17, comma 97, della legge reg. Lazio n. 9 del 2017, resta assorbita la censura subordinata riferita all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, commi 1 e 17, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modif., nella legge n. 122 del 2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 50, lettera i), numero 5), e comma 97, della legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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