Corte costituzionale

Sentenza n. 1/2019

Corte cost., sent. 9 gennaio 2019, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/2019
Data di deposito
9 gennaio 2019
Data di decisione
21 novembre 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:1

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, legge della Regione Liguria n. 26 del 10 novembre 2017
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Liguria n. 26 del 10 novembre 2017
  • art. 2, comma 3, legge della Regione Liguria n. 26 del 10 novembre 2017
  • art. 4, comma 1, legge della Regione Liguria n. 26 del 10 novembre 2017

Parametri

Massime

Massima n. 40214

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - l'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Liguria n. 26 del 2017. La proroga trentennale della durata delle concessioni con finalità turistico ricreative vigenti in Liguria - disposta a tutela dell'affidamento degli operatori balneari locali dal comma 2, impugnato dal Governo - viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, poiché spetta unicamente alla legislazione statale disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell'affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni, assicurando che i criteri e le modalità di affidamento siano stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento di matrice comunitaria e nazionale; non vale di contro evocare concorrenti competenze regionali indotte dalla realtà produttiva locale, atteso che il mercato delle concessioni balneari ha rilievo potenzialmente transfrontaliero, né far leva, in prospettiva invertita, sulla "clausola di cedevolezza" posta dall'art. 84 del d.lgs. n. 59 del 2010, il cui ambito di applicazione riguarda solo le materie di competenza regionale residuale o di competenza concorrente. L'incostituzionalità dell'impugnato comma 2 coinvolge, nella correlativa declaratoria, le connesse disposizioni del comma 1 (che fissa l'ambito di operatività della proroga ex lege ) e del comma 3 (che demanda ai Comuni di comunicare l'estensione della durata delle concessioni ai loro titolari). ( Precedenti citati: sentenze n. 118 del 2018, n. 157 del 2017, n. 40 del 2017 e n. 171 del 2013; sentenza n. 398 del 2006 ).

Massima n. 40215

Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Liguria n. 26 del 2017, restano assorbiti gli ulteriori profili di censura proposti in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49 del TFUE e all'art. 12, par. 2, della direttiva 2006/123/CE (c.d. "direttiva Bolkestein" o "direttiva servizi"), recepita dall'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 59 del 2010.

Massima n. 40216

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - l'art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 26 del 2017. La disposizione impugnata dal Governo, nel fissare una durata minima (20 anni) e massima (30 anni) delle "nuove" concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, disciplina un oggetto - la durata dell'affidamento in concessione - che è riservato alla competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza, per di più incidendo su tale materia in modo particolarmente accentuato, poiché durate eccessive delle concessioni stimolano gestioni inefficienti. ( Precedente citato: sentenza n. 176 del 2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, della legge Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 26 (Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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