Corte costituzionale
Ordinanza n. 69/2019
Corte cost., ord. 29 marzo 2019, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 69/2019
- Data di deposito
- 29 marzo 2019
- Data di decisione
- 23 gennaio 2019
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:69
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 11, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 5, terzo periodo, della Parte II
- G della Parte V
- legge n. 30 del 9 febbraio 1999
- art. 11, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 5, terzo periodo, della Parte II, Carta sociale europea
- G della Parte V, Carta sociale europea
- sentenza corte EDU, Matelly contro Francia, 132 del 2 ottobre 2014
- sentenza della Corte EDU, Association de Défense des Droits des Militaires (ADefDroMil) c. Francia, 132 del 2 ottobre 2014
Massime
Massima n. 41084
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, non sono ammissibili domande delle parti costituite volte ad ampliare il thema decidendum delimitato dall'ordinanza di rimessione. (Nella specie, è ritenuta inammissibile la domanda della CGIL-Funzione Pubblica di Torino, parte costituita nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, volta a consentire, a seguito della sentenza n. 120 del 2018, la partecipazione del personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato alle assemblee - fuori delle materie di cui all'art. 1478, comma 7, del medesimo d.lgs. - indette dalle associazioni sindacali esistenti). ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2018, n. 276 del 2016 e n. 203 del 2016 ).
Massima n. 41085
È dichiarata manifestamente inammissibile - per sopravvenuta carenza di oggetto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, sollevata dal Tribunale di Torino per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione sia all'art. 11 CEDU e alle sentenze della Corte EDU, quinta sezione, 2 ottobre 2014, Matelly contro Francia e Association de Défense des Droits des Militaires (ADefDroMil) contro Francia; sia all'art. 5, par. unico, terzo periodo, della Parte II, e all'art. G, della Parte V, della Carta sociale europea. La sentenza n. 120 del 2018, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, sostituendola integralmente nel senso che "I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali", con la conseguenza che la questione risulta ormai priva di oggetto. (Precedente specifico: sentenza n. 120 del 2018. Precedenti citati: ordinanze n. 26 del 2016 e n. 129 del 2015, sulla manifesta inammissibilità per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione sia all'art. 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e alle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, Matelly contro Francia e Association de Défense des Droits des Militaires (ADefDroMil) contro Francia; sia all'art. 5, paragrafo unico, terzo periodo, della Parte II, e all'art. G, della Parte V, della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze