Corte costituzionale

Ordinanza n. 64/2019

Corte cost., ord. 21 marzo 2019, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
64/2019
Data di deposito
21 marzo 2019
Data di decisione
21 febbraio 2019
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:64

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40629

Ove il dispositivo dell'ordinanza di rimessione sia affetto da evidenti errori materiali, che lo rendano del tutto non pertinente all'oggetto della censura, le disposizioni denunciate e i parametri di riferimento possono essere desunti dal tenore complessivo della motivazione dell'ordinanza stessa. (Nel caso di specie, essendo erroneamente censurato nel dispositivo l'art. "139, comma 1, 3, 6" in riferimento agli "artt. 2, 3, 24, 32, 76, 117" Cost., la Corte costituzionale ha desunto dalla motivazione che sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, in riferimento all'art. 76 Cost.).

Massima n. 40630

È dichiarata manifestamente inammissibile, per evidenti lacune in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, censurato dal Giudice di pace di Macerata - in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 2, comma 3, lett. b ), della legge n. 67 del 2014 - nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione disposta dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016 la contravvenzione consistente nell'ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, prevista dall'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998. Il rimettente si limita a riportare il capo di imputazione senza specificare quale delle due diverse ipotesi di reato (ingresso illegale o indebito trattenimento) in esso alternativamente indicate sia stata posta in essere dall'imputato, né offre adeguate indicazioni sulla concreta vicenda oggetto del giudizio a quo e sulla sua effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato; per altro verso, afferma in maniera apodittica che la pregiudizialità deriverebbe dalla necessità di applicare la norma censurata "allo stato degli atti", omettendo di precisare in quale fase si trovi il processo di cui è investito. ( Precedenti citati: ordinanze n. 84 del 2012, n. 193 del 2011, n. 161 del 2011, n. 149 del 2011, n. 135 del 2011 e n. 32 del 2011, dichiarative della manifesta inammissibilità, per lacune dell'atto introduttivo, di questioni aventi ad oggetto l'art. 10-bis del t.u. straniero ). Per consolidata giurisprudenza costituzionale, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, preclusa dal principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. ( Precedenti citati: ordinanze n. 191 del 2018, n. 64 del 2018 e n. 210 del 2017, sull'inammissibilità per lacune descrittive; ordinanze n. 242 del 2018 e n. 185 del 2013, sul principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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