Corte costituzionale
Ordinanza n. 261/2019
Corte cost., ord. 6 dicembre 2019, n. 261
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 261/2019
- Data di deposito
- 6 dicembre 2019
- Data di decisione
- 5 novembre 2019
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CAROSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:261
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Calabria n. 39 del 7 novembre 2017
Parametri
Massime
Massima n. 40887
È dichiarata manifestamente inammissibile, per tardiva instaurazione del giudizio a quo e carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR per la Calabria in riferimento all'art. 133, secondo comma, Cost. - della legge della Regione Calabria n. 39 del 2017, che ha disposto la rettifica dei confini territoriali tra i Comuni di Belcastro e di Petronà, trasferendo la zona denominata "contrada Acquavona" dal Comune di Belcastro a quello di Petronà. L'atto di indizione del referendum di cui all'art. 133, secondo comma, Cost., che individua le popolazioni chiamate al voto referendario, è infatti immediatamente lesivo degli interessi legittimi dei Comuni interessati e di quanti ritengono di avere titolo per partecipare alla consultazione referendaria, ma non sono stati inclusi tra le popolazioni interessate al referendum stesso; in quanto tale, esso doveva essere oggetto di tempestiva impugnazione davanti al giudice amministrativo. Inoltre, in un giudizio avente come parametro quello evocato, la mancata considerazione di un atto procedimentale che illustra le ragioni in base alle quali il Consiglio regionale ha individuato le «popolazioni interessate» pregiudica l'intero presupposto argomentativo sviluppato dal rimettente. La Corte costituzionale ha il potere di dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale qualora riscontri l'implausibilità dei presupposti concernenti la legittima instaurazione del giudizio a quo. ( Precedenti citati: sentenza n. 52 del 2018, n. 276 del 2017, n. 269 del 2016, n. 245 del 2016 e n. 154 del 2015 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la corretta ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio a quo è richiesta non solo ai fini della valutazione della rilevanza, ma anche allo scopo di valutare la non manifesta infondatezza della questione sollevata. ( Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2015 e n. 128 del 2014; ordinanza n. 209 del 2015 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la delibera di indizione del referendum è sindacabile in quanto tale dal giudice amministrativo sino a quando la legge di variazione circoscrizionale non sia in vigore, essendo tale soluzione frutto del necessario bilanciamento tra due principi: da una parte, l'effettività e immediatezza della tutela giurisdizionale, da assicurare, ai sensi dell'art. 113 Cost., a coloro che ricorrono avverso una delibera di indizione del referendum ritenuta illegittima; dall'altra, la discrezionalità politica del legislatore regionale in tema di variazioni circoscrizionali, ai sensi degli artt. 117 e 133 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 2 del 2018 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 7 novembre 2017, n. 39 (Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro), sollevata, in riferimento all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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