Corte costituzionale
Ordinanza n. 256/2019
Corte cost., ord. 5 dicembre 2019, n. 256
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 256/2019
- Data di deposito
- 5 dicembre 2019
- Data di decisione
- 22 ottobre 2019
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:256
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 118, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 1, comma 178, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
Parametri
Massime
Massima n. 40882
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. l, comma 118, della legge n. 190 del 2014 e dell'art. l, comma 178, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui stabiliscono che l'esonero contributivo in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate, rispettivamente, nell'anno 2015 e nell'anno 2016, spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Alla stregua della diversità, non solo giuridica ma anche sostanziale, tra la condizione del lavoratore beneficiario del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) "a zero ore" e quella del soggetto privo di occupazione a tempo indeterminato da più di sei mesi, le disposizioni in esame non travalicano i limiti di razionalità, ragionevolezza e congruità. Difatti, la specifica funzione svolta dalla CIGS, che presuppone la prospettiva della ripresa dell'attività lavorativa e il mantenimento a questo fine del rapporto di lavoro, non può ritenersi compatibile con la finalità di promozione di occupazione stabile perseguita dagli interventi legislativi in esame. ( Precedente citato: sentenza n. 184 del 2000 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. l, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e dell'art. l, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui stabiliscono che «[l]'esonero [...] spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni [...], con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro [...]», sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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