Corte costituzionale
Ordinanza n. 117/2019
Corte cost., ord. 10 maggio 2019, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 117/2019
- Data di deposito
- 10 maggio 2019
- Data di decisione
- 6 marzo 2019
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:117
Parametri
- art. 267, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 24, Costituzione
- art. 47, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 48, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 42633
Sussiste la competenza della Corte costituzionale a vagliare gli eventuali profili di contrarietà delle disposizioni di legge nazionali alle norme della CDFUE che il rimettente ritenga di sottoporle. I principi e i diritti in essa enunciati intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri), sicché può darsi il caso che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla CDFUE. In tali ipotesi, la Corte costituzionale potrà valutare se la disposizione censurata violi le garanzie riconosciute, al tempo stesso, dalla Costituzione e dalla Carta, attivando il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme della Carta; e potrà, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa dall'ordinamento nazionale con effetti erga omnes . ( Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2019, n. 63 del 2019 e n. 269 del 2017 ). La sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE rispetto a quelle della Costituzione italiana genera un concorso di rimedi giurisdizionali, che consente alla Corte costituzionale di contribuire a rendere effettiva la possibilità che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia, affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico. ( Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2019, n. 63 del 2019 e n. 269 del 2017; ordinanza n. 24 del 2017 ). La Corte costituzionale è «organo giurisdizionale» nazionale ai sensi dell'art. 267 del TFUE.
Massima n. 42634
È disposta la sottoposizione alla Corte di giustizia dell'UE, in via pregiudiziale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 TFUE), delle seguenti questioni di interpretazione e validità: a) se l'art. 14, par. 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile ratione temporis , e l'art. 30, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 596/2014, debbano essere interpretati nel senso che consentono agli Stati membri di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura "punitiva"; ciò anche in relazione all'inciso «conformemente all'ordinamento nazionale» degli Stati membri che parrebbe far salva la necessità di rispettare gli standard di tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dagli ordinamenti degli Stati membri, nell'ipotesi in cui fossero più elevati di quelli riconosciuti a livello del diritto dell'Unione; b) se, in caso di risposta negativa a tale prima questione, l'art. 14, par. 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile ratione temporis, e l'art. 30, par. 1, lett. b ), del regolamento (UE) n. 596/2014 siano compatibili con gli artt. 47 e 48 della CDFUE, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU in materia di art. 6 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono di sanzionare anche chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura "punitiva". Nello spirito di leale cooperazione tra Corti nazionali ed europee nella definizione di livelli comuni di tutela dei diritti fondamentali, la Corte costituzionale - prima di decidere sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 187- quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella parte in cui sanziona la mancata ottemperanza nei termini alle richieste della CONSOB, ovvero la causazione di un ritardo nell'esercizio delle sue funzioni, anche nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB contesti un abuso di informazioni privilegiate - ritiene necessario un chiarimento sull'esatta interpretazione, ed eventualmente sulla validità, delle citate disposizioni europee, in quanto la disposizione nazionale censurata è stata introdotta nell'ordinamento in esecuzione di uno specifico obbligo posto dalle stesse. Sulla base delle normative dell'Unione parrebbe, infatti, sussistere a carico dello Stato membro un dovere di sanzionare il silenzio serbato in sede di audizione da parte di chi abbia posto in essere operazioni che integrano illeciti; obbligo che, peraltro, potrebbe risultare di dubbia compatibilità con gli artt. 47 e 48 CDFUE, i quali sembrano riconoscere un diritto fondamentale dell'individuo a non contribuire alla propria incolpazione e a non essere costretto a rendere dichiarazioni di natura confessoria, nei medesimi limiti desumibili dall'art. 6 CEDU e dall'art. 24 della Costituzione. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il "diritto al silenzio" dell'imputato - pur non godendo di espresso riconoscimento costituzionale - costituisce un corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa e appartiene al novero dei diritti inalienabili della persona umana che caratterizzano l'identità costituzionale italiana. ( Precedenti citati: sentenze n. 238 del 2014, n. 323 del 1989 e n. 18 del 1982; ordinanze n. 202 del 2004, n. 485 e n. 291 del 2002 ). Le singole garanzie riconosciute nella materia penale dalla CEDU e dalla stessa Costituzione si estendono anche ai procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni di natura "punitiva" secondo i criteri Engel, come quelle in particolare previste in materia di abuso di informazioni privilegiate. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2019, n. 223 del 2018, n. 121 del 2018, n. 68 del 2017, n. 276 del 2016, n. 104 del 2014, n. 196 del 2010 e n. 78 del 1967 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, le seguenti questioni pregiudiziali:
a) se l'art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile ratione temporis, e l'art. 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 debbano essere interpretati nel senso che consentono agli Stati membri di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura "punitiva";
b) se, in caso di risposta negativa a tale prima questione, l'art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile ratione temporis, e l'art. 30, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 596/2014 siano compatibili con gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di art. 6 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono di sanzionare anche chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura "punitiva";
2) sospende il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale;
3) ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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