Corte costituzionale

Ordinanza n. 110/2019

Corte cost., ord. 9 maggio 2019, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
110/2019
Data di deposito
9 maggio 2019
Data di decisione
20 febbraio 2019
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:110

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40484

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, censurato dal Tribunale di Torino - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di crollo colposo di cui all'art. 449 cod. pen., in relazione all'art. 434 dello stesso codice, è raddoppiato. La sopravvenuta sentenza n. 265 del 2017 ha dichiarato non fondata identica questione, sottolineando che al legislatore non è precluso ritenere, nell'ambito della sua discrezionalità, che in rapporto a determinati delitti colposi la "resistenza all'oblio" nella coscienza sociale - su cui si radica la durata della prescrizione - e la complessità dell'accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando, con ciò, la sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizionale. Né l'odierna ordinanza di rimessione aggiunge argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 265 del 2017. Precedente citato: sentenza n. 112 del 2018, riguardante il raddoppio del termine di prescrizione dei reati di frana colposa e naufragio colposo ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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