Corte costituzionale
Sentenza n. 93/2018
Corte cost., sent. 27 aprile 2018, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 93/2018
- Data di deposito
- 27 aprile 2018
- Data di decisione
- 21 marzo 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:93
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 46, par. 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 40472
È non implausibile, e per ciò solo non sindacabile dalla Corte costituzionale, la valutazione del rimettente che, in punto di rilevanza, affermi di dover fare applicazione dei censurati artt. 395 e 396 cod. proc. civ., al fine di decidere, in sede rescindente, sull'ammissibilità della domanda di revocazione proposta per asserito contrasto della sentenza civile passata in giudicato con una sopravvenuta sentenza definitiva della Corte EDU. La soluzione della questione di costituzionalità influisce concretamente sulla prima valutazione che il rimettente è chiamato a operare circa la riconducibilità del caso di specie ad uno dei motivi revocatori previsti dalla legge; al contrario, non incidono sulla rilevanza gli aspetti estranei al giudizio di ammissibilità della fase rescindente, ivi compresa la verifica dell'effettiva esistenza di un contrasto con la sentenza della Corte EDU, dei suoi esatti termini e della possibilità attuale e delle eventuali modalità per rimuoverlo. ( Precedente citato: sentenza n. 123 del 2017 ).
Massima n. 40473
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Venezia, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 46, par. 1, CEDU - degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono tra i casi di revocazione quello in cui essa "si renda necessaria per consentire il riesame del merito della sentenza impugnata per la necessità di uniformarsi alle statuizioni vincolanti rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo". La giurisprudenza convenzionale tuttora esclude che l'art. 46, par. 1, CEDU ponga un obbligo di riapertura dei processi civili e amministrativi a seguito di sentenze di accertamento della violazione di diritti garantiti dalla Convenzione, lasciando agli Stati contraenti la decisione di provvedere in tal senso, in considerazione della differenza tra processi penali e civili e della necessità, con riferimento a questi ultimi, di tutelare i soggetti, diversi dal ricorrente a Strasburgo e dallo Stato, che, pur avendo preso parte al giudizio interno, non sono parti necessarie del giudizio convenzionale. Data l'importanza del tema dell'esecuzione delle sentenze della Corte EDU anche al di fuori della materia penale, la Corte costituzionale ha auspicato sia un sistematico coinvolgimento dei terzi nel processo convenzionale, sia un intervento del legislatore che permetta di conciliare il diritto di azione delle parti vittoriose a Strasburgo con quello di difesa dei terzi. ( Precedenti citati: sentenze n. 123 del 2017 e n. 6 del 2018, con riguardo ai suddetti auspici ). Alla Corte EDU spetta la funzione di interprete "eminente" del diritto convenzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2015 e n. 348 del 2007 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2018.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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