Corte costituzionale

Sentenza n. 92/2018

Corte cost., sent. 27 aprile 2018, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
92/2018
Data di deposito
27 aprile 2018
Data di decisione
21 febbraio 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:92

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 3, convenzione ONU diritti del fanciullo
  • art. 4, convenzione ONU diritti del fanciullo
  • legge n. 176 del 27 maggio 1991

Massime

Massima n. 40173

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per ipoteticità della questione e per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 398, comma 5, e 133 cod. proc. pen. Seppure, nel caso di specie, l'assenza del minore chiamato a rendere testimonianza in sede di incidente probatorio non sia giustificata da un impedimento a comparire o da gravi difficoltà, e sarebbe risolvibile tramite l'accompagnamento coattivo, con un sacrificio "non grave" delle sue ragioni, tale sacrificio è proprio ciò che il rimettente mira ad evitare con la questione sollevata.

Massima n. 40174

Con riguardo alla tutela del minore la cui testimonianza sia necessaria nel processo penale occorre necessariamente procedere al bilanciamento di valori contrapposti: da un lato, la tutela della personalità del minore, obiettivo di sicuro rilievo costituzionale; dall'altro, i valori coinvolti dal processo penale, quali quelli espressi dai principi, anch'essi di rilievo costituzionale, del contraddittorio e del diritto di difesa - in forza dei quali l'accusato deve essere posto in grado di confrontarsi in modo diretto con il materiale probatorio e, in specie, con le prove dichiarative - nonché dalle regole sulla competenza territoriale. ( Precedente citato: sentenza n. 262 del 1998 ).

Massima n. 40175

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GIP del Tribunale di Lecce, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo - degli artt. 398, comma 5, e 133 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, quando la mancata comparizione del minore chiamato a rendere testimonianza in sede di incidente probatorio sia dovuta a «situazioni di disagio che ne compromettono il benessere», alle quali sia possibile «ovviare» esaminandolo presso il tribunale del luogo della sua dimora, il giudice competente, anziché disporre l'accompagnamento coattivo, possa ritenere giustificata la mancata comparizione e delegare l'incidente probatorio al GIP nel cui circondario il minore risiede. Il sistema processuale vigente offre al giudice un ampio e duttile complesso di strumenti di salvaguardia della personalità del minore chiamato a rendere testimonianza, a fronte del quale deve escludersi l'asserita necessità costituzionale di introdurre quello ulteriore congegnato dal rimettente. Peraltro, la pretesa di delegare l'incombenza al GIP del luogo di residenza del minore si rivela affatto eccentrica rispetto alle norme convenzionali evocate, cui risulta del tutto indifferente presso quale giudice la testimonianza venga assunta. Nella materia penale sussiste un particolare collegamento tra le regole sulla competenza territoriale e il principio del giudice naturale, in ragione della "fisiologica" allocazione del processo penale nel locus commissi delicti, cosicché qualsiasi istituto processuale che producesse l'effetto di "distrarre" il processo dalla sua sede inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto, giacché la celebrazione di quel processo in "quel" luogo risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati, la cui sede, di massima, è anche quella più idonea all'accertamento del fatto, in particolare nella prospettiva di una più agevole e rapida raccolta del materiale probatorio. ( Precedente citato: sentenza n. 168 del 2006 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 398, comma 5, e 133 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 3 e 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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