Corte costituzionale

Sentenza n. 86/2018

Corte cost., sent. 23 aprile 2018, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
86/2018
Data di deposito
23 aprile 2018
Data di decisione
21 marzo 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:86

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 4, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 1, comma 42, lett. b, legge n. 92 del 28 giugno 2012
  • art. 18, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 1, comma 42, lett. b), legge n. 92 del 28 giugno 2012

Parametri

Massime

Massima n. 40736

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per ambiguità del petitum e per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 300 del 1970, come sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 92 del 2012. Contrariamente a quanto eccepito il rimettente richiede una pronuncia sostitutiva, che sostanzialmente ripristini l'originario contenuto precettivo dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Massima n. 40737

È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 300 del 1970, come sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 92 del 2012, sollevata dal Tribunale di Trento, sez. lavoro, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui a suo avviso attribuisce natura risarcitoria, anziché retributiva, alle somme di denaro che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere in relazione al periodo intercorrente dalla pronuncia di annullamento del licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro provvisoriamente esecutiva e fino alla effettiva ripresa dell'attività lavorativa o fino alla pronuncia di riforma della prima. La norma censurata - che muove dalla premessa ermeneutica consolidata, a tenore della quale il rapporto di lavoro affetto da nullità può rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ. unicamente nel caso, e per il periodo, in cui il rapporto stesso abbia avuto materiale esecuzione - non è irragionevole, bensì coerente al contesto della fattispecie disciplinata, connotata dalla correlazione di detta indennità ad una condotta contra ius del datore di lavoro e non ad una prestazione di attività lavorativa da parte del dipendente. Il ragguaglio dell'indennità sostitutiva all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore è, a sua volta, coerente alla qualificazione risarcitoria della fattispecie in esame, per cui viene in rilievo il "lucro cessante" - il mancato guadagno subito dal lavoratore per effetto, prima, del licenziamento illegittimamente intimato e, poi, della mancata riassunzione - coerentemente rapportato a quanto il dipendente avrebbe percepito se, senza il licenziamento, avesse continuato a lavorare e poi se, dopo l'annullamento di questo, fosse stato riassunto in esecuzione dell'ordine di reintegrazione imposto dal giudice. Neppure sussiste l'ulteriore vulnus sotto il profilo della disparità di trattamento che deriverebbe tra il datore di lavoro che medio tempore adempia all'ordine di reintegrazione del dipendente e il datore di lavoro che viceversa non vi ottemperi, limitandosi a corrispondere al lavoratore l'indennità risarcitoria. Se è pur vero che il primo non avrà titolo a ripetere le retribuzioni corrisposte al dipendente all'interno del periodo in questione, mentre il secondo potrà ripetere l'indennità risarcitoria versatagli una volta accertata la legittimità del licenziamento, si tratta di due situazioni non omogenee e non suscettibili per ciò di entrare in comparazione, considerando anche che il datore di lavoro, ove messo in mora, dal lavoratore, può andare, a sua volta, incontro alla richiesta risarcitoria che, secondo i principi generali delle obbligazioni (artt. 1206 e 1207, secondo comma, cod. civ.), nei suoi confronti, formuli il lavoratore medesimo, per il danno conseguente al mancato reinserimento nell'organizzazione del lavoro, nel periodo intercorrente dalla statuizione di annullamento del licenziamento a quello della sua successiva riforma. Secondo la nozione di retribuzione ricavabile dalla Costituzione (art. 36) e dal codice civile (artt. 2094 e 2099), il diritto a percepirla sussiste solo in ragione (e in proporzione) della eseguita prestazione lavorativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come sostituito dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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