Corte costituzionale

Sentenza n. 84/2018

Corte cost., sent. 20 aprile 2018, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
84/2018
Data di deposito
20 aprile 2018
Data di decisione
6 marzo 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:84

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 232 del 11 dicembre 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40658

È dichiarata inammissibile, per genericità del ricorso e per richiesta di intervento additivo integrante scelte discrezionali, la questione di legittimità costituzionale della legge n. 232 del 2016, impugnata nell'intero suo testo dalla Regione Lombardia - in riferimento all'art. 119, primo, secondo e terzo comma, Cost. - in quanto non prevede alcuna riassegnazione, a favore delle Regioni e degli enti locali subentrati nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse sottratte a Province e Città metropolitane per effetto dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, della legge n. 190 del 2014. La ricorrente non indica né l'entità del trasferimento richiesto né i relativi beneficiari, mentre avrebbe dovuto specificare l'intervento sollecitato e offrire una descrizione concreta e documentata della manovra di riassegnazione delle risorse, atteso che quest'ultima è priva di qualsivoglia automatismo e non si risolve in una mera operazione contabile, ricollegandosi invece alla finalità non secondaria di riduzione della spesa perseguita dalla riforma. Inoltre, l'intervento additivo invocato comporta scelte - in ordine alle modalità, al quantum e ai tempi - che rientrano nella discrezionalità del legislatore statale, la quale si estende anche al quomodo, essendo ogni legge - e non necessariamente la legge di bilancio impugnata - potenzialmente idonea a soddisfare le pretese finanziarie derivanti dalla riforma. Va nondimeno ribadita l'esistenza - alla stregua dell'art. 1, comma 97, lett. b), della legge n. 56 del 2014 e della logica stessa del processo di riordino delle funzioni provinciali non fondamentali - la sussistenza di un dovere di rifinanziamento degli enti nuovi titolari di dette funzioni, delle quali la riforma non deve comportare una compromissione. ( Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2016 e n. 205 del 2016 ). Le scelte di bilancio comportano decisioni di natura politico-economica che, in ragione di questo carattere, sono costituzionalmente riservate alla determinazione dei governi e delle aule assembleari, in quanto, essendo frutto di un'insindacabile discrezionalità politica, esigono un particolare e sostanziale rispetto anche da parte del giudice di legittimità costituzionale, pur non potendo costituire una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità. ( Precedente citato: sentenza n. 188 del 2015 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione dell'ulteriore questione promossa con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossa, in riferimento all'art. 119, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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