Corte costituzionale

Sentenza n. 82/2018

Corte cost., sent. 20 aprile 2018, n. 82

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
82/2018
Data di deposito
20 aprile 2018
Data di decisione
21 febbraio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:82

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 5, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016
  • art. 20, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40659

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - in quanto, disponendo la conservazione delle qualifiche di cui è titolare il personale della polizia provinciale trasferito al Servizio regionale di vigilanza, comporterebbe il mantenimento anche della qualifica di agente di polizia giudiziaria. L'individuazione degli specifici compiti di vigilanza che consentono di qualificare gli operatori ad essi preposti quali agenti di polizia giudiziaria è riservata al legislatore statale, che vi ha provveduto con l'art. 57, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. e con l'art. 5, comma 1, della legge n. 65 del 1986. La norma regionale censurata si limita a disporre la mera conservazione delle qualifiche discendenti dall'inquadramento giuridico del personale medesimo nell'ente di provenienza, e dunque non viola la regola secondo cui ufficiali o agenti di polizia giudiziaria possono essere solo i soggetti indicati da leggi e regolamenti statali, né incide sulla competenza statale esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza", evocata dal ricorrente per la sua stretta connessione con la materia giurisdizione penale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 8 del 2017, n. 167 del 2010 e n. 185 del 1999; sentenza n. 172 del 2017, sulla stretta connessione tra le materie giurisdizione penale e "ordine pubblico e sicurezza"; sentenze n. 32 del 2017 e n. 10 del 2016, sul riordino delle funzioni amministrative provinciali in attuazione della legge n. 56 del 2014 ).

Massima n. 40660

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. o ), Cost., l'art. 20 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, il quale, introducendo il comma 3-bis nell'art. 12 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, stabilisce che il personale della neoistituita "Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", inquadrato nella contrattazione collettiva delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, mantiene ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza l'iscrizione alla gestione speciale dell'INPS per i dipendenti pubblici già iscritti all'INPDAP e alla CPDEL. La disposizione impugnata dal Governo incide palesemente ed esclusivamente sulla materia della "previdenza sociale", che è assegnata a titolo esclusivo al legislatore statale e preclusa a quello regionale; né a consentire alla Regione l'esercizio della funzione legislativa in detta materia potrebbe valere (quand'anche fondato) l'argomento addotto dalla resistente, secondo cui il censurato art. 20 si limiterebbe ad esplicitare la disciplina previdenziale corrente, senza produrre effetti innovativi sull'ordinamento. ( Precedente citato: sentenza n. 38 del 2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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